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Distribuzione Assicurativa: ecco le bozze DIP e MUP

da Alessandro Carli

BCSM informa che, in vista della loro obbligatoria applicazione a far data dal 1° gennaio p.v., sono stati elaborati in bozza, i modelli contenenti i criteri di compilazione e la struttura dei documenti di informativa precontrattuale assicurativa di cui agli articoli 35 e 40 del Regolamento n. 2024-02 , e precisamente:

• DIP Vita: documento informativo precontrattuale da utilizzare per i prodotti assicurativi vita sammarinesi diversi dai prodotti di investimento assicurativo;

• DIP IBIP: documento informativo precontrattuale da utilizzare per i prodotti d’investimento assicurativo sammarinesi, in aggiunta al KID (Key Information Document) di cui all’articolo 8 del Reg. (UE) N. 1286/2014;

• MUP: modulo unico precontrattuale da utilizzare da parte dei distributori in San Marino per i prodotti assicurativi (sammarinesi od esteri) diversi dai prodotti d’investimento assicurativo;

• MUP IBIP: modulo unico precontrattuale da utilizzare da parte dei distributori in San Marino unicamente per i prodotti d’investimento assicurativo (sammarinesi o esteri).

ARTICOLO 35

I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione:

a) copia di una dichiarazione redatta in modo conforme al MUP;

b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui al summenzionato MUP solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse i distributori riesaminano il contenuto del MUP ogni qualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni ivi riportate.

Il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell’aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata sul sito Internet di cui sopra, anche quando su una pagina web diversa dal proprio sito internet. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo, la documentazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi per grandi rischi e di contratti di riassicurazione. Se il contraente lo richiede, o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio, le informazioni di cui al presente articolo possono essere fornite verbalmente. In tal caso, entro tre giorni dalla conclusione del contratto, il contraente deve ricevere l’informazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

ARTICOLO 40

Tra i documenti informativi precontrattuali rientrano DIP danni per i prodotti assicurativi ramo danni; DIP Vita per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativo; DIP IBIP e KID per i prodotti d’investimento assicurativo.

I criteri di compilazione e la struttura dei documenti nonché del MUP e del MUP IBIP sono pubblicati nella versione aggiornata, all’interno della sezione normativa del sito www.bcsm.sm, con evidenza della data di decorrenza della loro validità, che sarà successiva a quella di pubblicazione di almeno 30 giorni.

CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI

Dato il carattere di novità di tali strumenti informativi, recependo le istanze del settore, si è inteso consentire agli addetti ai lavori di prendere visione delle relative bozze, ferma restando la pubblicazione dei modelli definitivi con congruo preavviso sui termini regolamentari. Eventuali osservazioni o contributi potranno essere inviati, fino al 13 settembre inviando una e-mail all’indirizzo vigilanza.regolamentare@bcsm.sm con oggetto “modulistica DIP-MUP”.

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