La notizia tanto attesa dai 7.349 lavoratori frontalieri (e dalle loro famiglie; il numero è quello pubblicato dall’UPECEDS e si riferisce al primo trimestre 2023) è arrivata: dal 1° gennaio 2024 ci sarà l’innalzamento della soglia di franchigia applicabile dagli attuali 7.500 euro a 10.000 euro. A mettere “nero su bianco” è stata l’Italia che, attraverso la Legge numero 83 del 2023 e attraverso la Circolare numero 25/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 agosto 2023, ha dato “applicazione” all’aumento di 2.500 euro sia per i lavoratori frontalieri impiegati in Svizzera che nella Repubblica di San Marino.
LA CIRCOLARE NR. 25/E
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare numero 25/E, riporta che “La normativa tributaria italiana dedica una specifica disposizione ai lavoratori frontalieri, all’articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che tali soggetti, relativamente al reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero, usufruiscono di una franchigia da imposizione dall’IRPEF di 7.500 euro”. Tale franchigia, peraltro, prosegue la Circolare numero 25/E, “è stata aumentata, a decorrere dal 2024, a 10.000 euro per effetto dell’articolo 4 della legge 13 giugno 2023, n. 83)”.
Il regime in discorso, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate concernente le previgenti disposizioni di contenuto analogo – e pertanto tutt’ora valida – è applicabile, esclusivamente ai lavoratori dipendenti che: sono residenti in Italia; quotidianamente, si recano all’estero per svolgere la propria prestazione lavorativa, in zone di frontiera (quali ad esempio quelle in Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano), o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco).
Con specifico riferimento ai lavoratori residenti in Italia che lavorano nello Stato della Città del Vaticano, si ricorda che la franchigia – fermo restando i requisiti di cui sopra – trova applicazione solo per coloro le cui retribuzioni non sono esenti dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, in quanto corrisposte da soggetti diversi dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede”.
Il paragrafo 6 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Repubblica di San Marino non fornisce una precisa definizione dell’espressione “lavoratori frontalieri”. Pertanto, anche in questo caso, occorre, sulla base dei criteri ermeneutici previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del relativo Trattato, ricavare il significato di tale espressione facendo riferimento al significato in quel momento attribuitole dalla normativa italiana. “Di conseguenza, ai fini dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, la definizione di lavoratore frontaliere corrisponde attualmente a quella individuata al precedente paragrafo 1 della Parte Seconda della Circolare, con riferimento alla normativa italiana”.
LA LEGGE 83 DEL 2023
L’art. 4 spiega che “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a, della Legge) il limite di reddito indicato nell’articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro. L’art. 5 invece si sofferma sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri: “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l’attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell’importo risultante da idonea documentazione”.