A seguito di errore materiale – come evidenziato da nota della Segreteria di Stato per il Lavoro pervenuta in data 7 agosto 2023 (protocollo numero 71086/2023/EDA) – intervenuto nella fase di elaborazione del testo del comma 2 dell’articolo 2 del Decreto – Legge numero 4 del 2023 (interventi straordinari in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza energetica), detto comma è stato strutturato come sostituzione anziché come parziale modifica del comma 11 dell’articolo 6 della Legge n.73/2010 e successive modifiche.
A parziale modifica, limitata alla Cassa Integrazione Guadagni, del comma 11 dell’articolo 6 della Legge n.73/2010 e successive modifiche, l’erogazione della medesima per la causa 2) non è concessa:
a) qualora l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti per tutta la settimana lavorativa. L’operatore economico dovrà garantire l’operatività minima di un lavoratore impiegato per almeno 20 ore settimanali. Eventuali deroghe potranno essere definite da apposito regolamento della Commissione Cassa Integrazione Guadagni da approvarsi all’unanimità dei suoi componenti;
b) ai dipendenti che risultano essere soci e amministratori sotto qualsiasi forma dell’attività interessata o che lo siano stati entro i 12 mesi antecedenti, compresi i soci delle cooperative tranne quelle appartenenti ai settori di produzione e lavoro, consumo e distribuzione o servizi;
c) ai dirigenti;
d) al coniuge e ai parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività, di soci e di amministratori di società e cooperative, salvo il caso in cui siano assunti continuativamente da almeno cinque anni;
e) qualora l’operatore economico, nelle stesse giornate della richiesta, abbia lavoratori distaccati da altra impresa o abbia assunto lavoratori occasionali per la stessa mansione dei dipendenti in C.I.G;
f) qualora l’operatore economico, nel mese in cui si richiede la C.I.G., usufruisca di solidarietà familiare;
g) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., siano stati avviati CO.CO.PRO;
h) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., sia stato assunto personale per la medesima mansione o per mansioni equiparabili o inferiori del personale in C.I.G.. Tale requisito non si applica nel caso in cui le assunzioni siano state fatte per sostituzioni di personale in malattia continuativa e/o infortunio o con prognosi superiori a 30 giorni o dimesso e solamente nel caso in cui il lavoratore subordinato da sostituire non abbia usufruito di C.I.G. a tempo pieno nel mese in corso. In tal caso, si considera superato il limite dei cento giorni per richiedere la C.I.G. sul lavoratore neoassunto;
i) se, all’interno dell’attività economica, siano attivi CO.CO.PRO per un numero superiore al 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
j) ai dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative che svolgano ruoli direttivi o politici;
k) ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica con riferimento alle funzioni strettamente connesse all’attività sportiva, di lavoro temporaneo e di lavoro domestico”.