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Magistrati, le retribuzioni sono state “ritoccate”

da Redazione

È istituita l’indennità di funzione per il Giudice per la Terza Istanza pari a 2.000 euro fissi mensili, integralmente sostitutiva di tutte le corresponsioni ed emolumenti comunque denominati.

Si apre così il Decreto Delegato n.113 del 2023, “Revisione del trattamento retributivo dei Magistrati” che poi prosegue sottolineando che “è facoltà, per il Giudice per la Terza Istanza, optare tra il trattamento retributivo di cui sopra oppure aderire al trattamento riconosciuto dalle disposizioni di cui all’articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 e successive modifiche. Il Giudice per la Terza Istanza comunica il trattamento retributivo prescelto al Magistrato Dirigente al momento della sua nomina o, se già in servizio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato, come disposta all’articolo 5; l’opzione non può essere modificata fino al termine dell’incarico. Gli oneri di cui sopra sono imputati sul capitolo 1-2-5947 “Compensi al Giudice per la terza istanza, al Giudice per i rimedi straordinari e al Giudice per la responsabilità civile”.

GIUDICE D’APPELLO: IL TRATTAMENTO

A parziale modifica dell’Allegato F alla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche, l’indennità giudiziaria riconosciuta al Giudice d’Appello è pari a quella prevista per il Commissario della Legge. A parziale integrazione dell’Allegato F alla Legge n.41/1972 e successive modifiche, è istituita l’indennità di funzione per il Giudice d’Appello pari a 250 euro fissi mensili, in ragione dei provvedimenti tempestivi che lo stesso deve adottare. L’indennità di funzione non concorre a determinare il trattamento economico riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge n.159 del 2005.

PROCURATORE DEL FISCO: IL TRATTAMENTO

A parziale modifica dell’Allegato F alla Legge n.41/1972 e successive modifiche, il piede retributivo riconosciuto al Procuratore del Fisco è pari a quello previsto per il Commissario della Legge.

MAGISTRATO DIRIGENTE: IL TRATTAMENTO

A parziale modifica dell’All. F alla Legge n.41/1972 e successive modifiche, l’indennità Magistrato Dirigente, in ragione delle funzioni attribuite in forza dell’articolo 14 della Legge Costituzionale n.1 del 2021, è pari a 2.000 euro. Le disposizioni si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della sua ratifica.                                                     

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