Entrerà in vigore il 31 agosto la disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento, “anticipata” da Fixing e da qualche giorno “sviscerata” attraverso il Decreto Delegato nr. 106 del 2023.
Un’attività che “è riservata agli operatori economici in possesso di determinati requisiti che sono iscritti nell’apposito Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento tenuto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. Solo a seguito di emanazione di apposito regolamento del Congresso di Stato, prosegue il DD, “potrà essere esercitato il commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento ‘a distanza’ o in ogni altra modalità che non preveda la simultanea presenza presso la sede dell’operatore economico, dell’operatore economico stesso e del cliente”.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto: a) Banca Centrale di San Marino; b) Poste San Marino S.p.A. per l’attività numismatica operata per conto dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino; c) gli operatori economici che acquistano metalli preziosi da investimento per la lavorazione o produzione di beni; d) gli operatori economici la cui attività di commercio di metalli preziosi da investimento è limitata alle monete sammarinesi (…) a condizione che il valore complessivo delle compravendite di tali monete si mantenga costantemente al di sotto della soglia annua di 10.000 euro.
COSA SI INTENDE PER “METALLI PREZIOSI”
Per “metalli preziosi da investimento” il DD intende: l’oro e l’argento da investimento, intendendo per tale l’oro e l’argento da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro e dell’argento da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali; il platino e il palladio da investimento, intendendo per tale il platino e il palladio da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato del platino e del palladio da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 950 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali; le monete in oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo l’anno 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero del metallo da investimento in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dall’Unione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco.
REQUISITI PER ESERCITARE IL COMMERCIO
L’esercizio dell’attività di commercio di metalli preziosi da investimento è subordinato alla preventiva iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento. Ai fini dell’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, l’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata; b) sede legale nella Repubblica di San Marino; c) oggetto sociale che includa espressamente l’attività di commercio di metalli preziosi da investimento; d) collegio sindacale o un sindaco unico, quale organo di controllo; e) partecipanti al capitale, amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di onorabilità previsti tempo per tempo dalla regolamentazione adottata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo agli esponenti aziendali di imprese finanziarie.
Le imprese finanziarie possono esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento qualora ciò sia altresì previsto dalla regolamentazione emanata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in attuazione dell’articolo 4, comma 3 della Legge nr- 165 del 2005. L’operatore economico che effettua l’attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento dovrà essere autorizzato ai sensi del DD del 22 giugno 2018 n.68.