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La vigilanza in materia di esposizioni creditizie

da Alessandro Carli

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha emanato il Regolamento di aggiornamento delle disposizioni di vigilanza in materia di esposizioni creditizie e la Circolare sulla copertura minima delle esposizioni creditizie deteriorate di banche, entrate in vigore il 15 maggio p.v., con efficacia applicativa dal 1° gennaio 2024.

L’anticipazione rispetto alla data di decorrenza delle nuove disposizioni, consentirà alle banche di valutare compiutamente gli effetti sui loro bilanci del c.d. calendar provisioning rispetto all’alternativa di cessione al veicolo per la cartolarizzazione dei crediti deteriorati (di seguito anche Non Performing Exposures – NPE).

Il tempo concesso consentirà anche di adeguare i sistemi informativi e i presidi organizzativi e di controllo alle nuove e più rigorose disposizioni, evitando che le significative variazioni introdotte alla tassonomia dei crediti e le conseguenti riclassificazioni, sia a livello prudenziale sia a livello contabile, intervengano in corso di esercizio sociale.

Le versioni finali degli atti normativi in commento tengono conto degli esiti della procedura di pubblica di consultazione conclusasi il 10 marzo u.s. nonché dell’analisi di impatto patrimoniale condotta dalla Banca Centrale sulla base delle elaborazioni trasmesse dalle banche entro il 31 marzo scorso, che ha portato a valutare favorevolmente una proroga tecnica di 6 mesi del termine iniziale di efficacia.

Le altre modifiche introdotte, al netto di quelle direttamente conseguenti a tale proroga e degli affinamenti di forma, sono le seguenti:

1 – È stata allineata, unicamente a livello tassonomico, anche la regolamentazione in materia di rilevazione dei tassi soglia ai fini antiusura, attraverso l’inserimento nel Regolamento di un articolo aggiuntivo; 

2 – È stato chiarito che, ai fini dell’individuazione del regime applicabile di Pillar I (da Regolamento) o di Pillar II (da Circolare), si fa riferimento alla data di concessione del credito (rispettivamente post o ante 1° gennaio 2024) includendo nel primo regime anche quei crediti che, pur concessi prima di tale data, siano stati successivamente oggetto di variazioni, nei termini e condizioni, tali da accrescerne l’accordato operativo;

3 – È stato altresì chiarito nella Circolare che, coerentemente alle modalità di determinazione del NPE ratio, la percentuale di copertura delle garanzie va calcolata sul valore contabile lordo dell’esposizione creditizia deteriorata, e che, tra le garanzie di tipo immobiliare, vi rientrano anche i beni rivenienti da risoluzioni di contratti di leasing del medesimo tipo.

L’introduzione di disposizioni anche in tema di calendar provisioning di cui al Regolamento UE n.630/2019 e all’Addendum alle linee guida della BCE sui crediti deteriorati del marzo 2018, unitamente all’allineamento alla tassonomia dei crediti prevista a livello europeo dal Regolamento UE 575/2013 (CRR), dal Reg. Del. UE 171/2018 e dal Regolamento UE 451/2021, rappresenta un ulteriore passaggio fondamentale nel percorso, graduale e continuo, di recepimento dell’acquis in ambito bancario e di consolidamento del nostro sistema nella prospettiva di una sua maggiore integrazione nei mercati internazionali.          

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