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Dichiarazioni fiscali, proroga straordinaria

da Alessandro Carli

Slitta alla fine di luglio il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (di cui all’articolo 92 della Legge del 16 dicembre 2013 numero 166): la deadline difatti è stata prorogata, in via straordinaria per il periodo d’imposta 2022, precisamente al 31 luglio 2023.

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (di cui all’articolo 93, comma 1, della Legge n.166/2013) e per il versamento dell’imposta (di cui all’art. 124, comma 1, della Legge n.166/2013) sono prorogati, in via straordinaria per il periodo d’imposta 2022, al 31 luglio 2023. Per il periodo d’imposta relativo al 2022 sono prorogati in via straordinaria al 31 luglio 2023 i termini per la presentazione degli allegati alla dichiarazione dei redditi comprovanti:

a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge numero 179 del 2005 e successive modifiche;

b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge numero 179 del 2005 e successive modifiche;

c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all’art. 48 della Legge numero 194 del 2010 e successive modifiche e al DD 50 del 2011.

I termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sulle importazioni (di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto numero 163 del 2004 e successive modifiche), e per il versamento dell’imposta sono prorogati, in via straordinaria per il periodo d’imposta 2022, al 31 luglio 2023. Il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Delegato numero 29 del 2022 è prorogato, in via straordinaria per il periodo d’imposta 2022, al 2 ottobre 2023. Di conseguenza il termine per il versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 numero 207 è prorogato, in via straordinaria per il periodo d’imposta 2022, al 2 ottobre 2023.

TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I termini per il versamento del conguaglio contributivo obbligatorio e del FONDISS (di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto n. 168 del 1985 come modificato dal DD nr. 57 del 2011e dall’articolo unico, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato n.93 del 2014) sono prorogati, in via straordinaria, al 31 luglio 2023 per i lavoratori autonomi e per i titolari di imprese individuali.

FORMAZIONE RENDICONTO GENERALE STATO

Per effetto di quanto previsto all’art. 1 del Decreto – Legge (“Proroga scadenze fiscali”), le disposizioni in materia di formazione del Rendiconto Generale dello Stato sono, in via straordinaria per il solo esercizio finanziario 2022, così modificate:

a) il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 così come modificato dall’articolo 16, primo comma, lettera a) della Legge nr. 176 del 2010 è prorogato al 2 ottobre 2023;

b) il termine di cui all’art. 12, comma 10, della Legge del 22 dicembre 2011 numero 200 è prorogato al 21 agosto 2023.

Per effetto delle proroghe di cui al comma 5 dell’articolo 1, in via straordinaria, la Contabilità dello Stato è autorizzata a registrare, nel Rendiconto Generale dello Stato, per l’esercizio finanziario 2022, l’accertamento previsto dell’imposta IRAFE pari all’importo di 1.400.000 euro sul capitolo in entrata 93 “Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere – IRAFE”.     

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