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Progettazione antincendio: il Titano ha ora una Legge

da Alessandro Carli

I criteri da utilizzare ai fini della progettazione antincendio per le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione ma anche le norme di principio relative all’albo dei professionisti, agli obblighi insistenti sui soggetti responsabili dell’attività di prevenzione nonché relative alle verifiche e ai controlli delle condizioni di sicurezza. Questi gli elementi che danno corpo alla Legge nr. 75/ 2023. 

LA METODOLOGIA

La progettazione antincendio fa riferimento alle norme tecniche vigenti in Italia in materia di prevenzione incendi siano esse: a) norme relative al calcolo del carico incendio; b) norme relative alla resistenza e alla reazione al fuoco; c) norme di natura prescrittiva, per attività dotate di specifica regola tecnica e non; d) codici di prevenzione incendi, regola tecnica orizzontale e regole tecniche verticali.

Le norme tecniche in materia di prevenzione incendi sono pubblicate sul portale della Repubblica, nell’area dedicata al Servizio di Protezione Civile. Nell’ambito della progettazione antincendio è ammesso il riferimento agli “eurocodici”. La progettazione antincendio può essere svolta anche mediante approccio ingegneristico di tipo prestazionale.

FUNZIONI E COMPETENZE

La progettazione antincendio è svolta da tecnici abilitati e da professionisti antincendio. Il professionista antincendio, oltre ad avere le competenze attribuite al tecnico abilitato, firma certificazioni a corredo delle pratiche antincendio. Il professionista antincendio è colui che ha frequentato il corso previsto o che ha frequentato corsi equiparati all’interno dell’Unione Europea.

L’ALBO DEI PROFESSIONISTI

È istituito l’albo dei professionisti antincendio. All’albo possono accedere gli ingegneri, architetti, geometri e periti iscritti nei relativi albi o collegi di San Marino che hanno frequentato apposito corso di specializzazione di prevenzione incendi con conseguimento finale di abilitazione. L’albo è gestito dal Servizio Protezione Civile.

Ai fini dell’iscrizione all’albo è da ritenersi valida l’abilitazione conseguita mediante frequentazione dei corsi che consentono l’iscrizione negli elenchi italiani del Ministero dell’Interno (art. 16 del DL n.139/2006 e DM 5 agosto 2011.

SOGGETTI RESPONSABILI

Il tecnico abilitato e il professionista antincendio hanno la responsabilità della progettazione antincendio e della relativa rispondenza alle norme e ai criteri di sicurezza; il professionista antincendio è inoltre competente a rilasciare le certificazioni necessarie, a corredo delle pratiche antincendio. Il responsabile dell’attività è responsabile del mantenimento dei requisiti di sicurezza antincendio, raggiunti mediante progettazione e realizzazione degli stessi. L’impresa installatrice e l’impresa manutentrice di impianti e attrezzature antincendio sono responsabili della corretta installazione e conformità dei materiali utilizzati e della regolare manutenzione secondo quanto impartito dalle norme tecniche di riferimento.  

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