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Appalti Pubblici, il Monte si dota del Registro Unico

da Alessandro Carli

Allineare le disposizioni a quelle vigenti in materia di contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi, specificare i criteri per l’offerta economicamente più vantaggiosa nel settore dei contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi e istituire il Registro Unico per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e per fornitura o somministrazione di beni e servizi al Settore Pubblico Allargato: su questi tre “binari” si muove il Decreto Delegato numero 77 del 2023. Rimandando il lettore al testo integrale, scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale, approfondiamo il Registro Unico (art. 2).

Il Registro dei Fornitori (di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche) e il Registro (di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modifiche) sono uniti in un Registro Unico suddiviso in due sezioni e tenuto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio (ASE-CC). Una sezione è relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche, l’altra è relativa ai contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi. ASE-CC cura l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese nel Registro Unico, adottando i relativi provvedimenti. Le imprese in possesso di licenza il cui oggetto lo consenta hanno facoltà di iscriversi in una o ambedue le sezioni; il diritto di pratica previsto per l’iscrizione nel Registro ed i rinnovi annuali è differenziato a seconda che l’impresa intenda iscriversi in una o in ambedue le sezioni. Le imprese iscritte nel Registro Unico sono suddivise per codici ATECO e ciascuna delle predette due sezioni contiene, in particolare, le seguenti informazioni: a) nei casi e secondo i termini specificati con Regolamento del Congresso di Stato, fatturato complessivo e fatturato per settore di attività; b) codici ATECO; c) numero dei dipendenti suddivisi per qualifica; d) nei casi specificati con Regolamento del Congresso di Stato, attrezzature possedute.

L’iscrizione nel Registro Unico costituisce per la Stazione Appaltante presunzione di idoneità alla prestazione limitatamente alle categorie per le quali l’impresa è iscritta, individuate sulla base dei codici ATECO. L’iscrizione nel Registro Unico è soggetta a rinnovo annuale. I requisiti di iscrizione delle imprese nel Registro Unico, per ambedue le sezioni, sono quelli previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche. Il requisito di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è richiesto solo per le imprese che intendano iscriversi alla sezione relativa ai contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi e la sua obbligatorietà decorre dalla data stabilita mediante Regolamento del Congresso di Stato. L’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche sussiste in capo ai soci con le seguenti modalità: a) nel caso in cui l’impresa sia esercitata in forma di società di persone: i requisiti debbono sussistere in capo a tutti i soci; b) nel caso in cui l’impresa sia esercitata in forma di società di capitali, cooperativa o consorzio: i requisiti debbono sussistere in capo al titolare effettivo. Ferma restando l’idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, l’obbligo di iscrizione al Registro Unico e l’obbligo di possesso dei requisiti non sussiste per: a) impresa quotata in borsa; b) impresa in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica; c) impresa aggiudicataria di gara di appalto indetta da centrali di acquisto di enti pubblici, territoriali e non, della Repubblica Italiana con i quali la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi che prevedano forme di collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa; d) Enti Pubblici o enti a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria; e) cooperative agricole o consorzi di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria; f) impresa che fornisca beni o servizi esclusivi o infungibili.

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