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Sicurezza antincendio per edilizia e impianti

da Alessandro Carli

Il quadro normativo sammarinese in materia di sicurezza antincendio contempla solamente una norma, ormai datata e obsoleta, ossia il Decreto 22 ottobre 1985 n. 122 “Norma di sicurezza antincendio per l’edilizia ed impianti”. Lo stesso Decreto del 1985, al Capo I art. 1.3, rimanda ad una futura emanazione di norme specifiche in materia. La Segreteria di Stato al Territorio ha ritenuto pertanto che, dopo oltre 30 anni, una revisione e nuova stesura dell’impianto normativa antincendio esistente e lo ha fatto attraverso il Progetto di legge “Legge sulla prevenzione incendi”, in I lettura nell’ultima seduta del Consiglio Grande e Generale. In attesa del dibattito e delle modifiche, leggiamo assieme la relazione.

Anomalia importante, sicuramente da superare, è quella della stretta connessione dell’attuale norma antincendio con i procedimenti gestiti dall’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia relativi al rilascio di titoli edilizi. Ad oggi, infatti, nel caso di richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o di altri titoli edilizi e qualora l’edificio oggetto della richiesta contenga al suo interno destinazioni d’uso diverse da quelle abitative, vi è l’obbligo da parte della proprietà di richiedere un parere di conformità alle norme di prevenzione incendi al Servizio di Protezione Civile. Si avverte l’esigenza di svincolare un parere antincendio da un percorso di rilascio di un titolo edilizio poiché non deve essere necessariamente e solo l’involucro edilizio ad essere soggetto a parere preventivo da parte del Servizio di Protezione Civile in materia antincendio ma l’attività comprensiva di locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio incendio. Si capisce che, nella presentazione di una pratica edilizia, non viene necessariamente esplicitata l’attività a rischio incendio presente all’interno dei locali. Una pratica edilizia è infatti volta al rispetto degli standard edilizi e non è certamente obbligatorio indicare l’attività a rischio presente all’interno dello stabile, a patto che vi sia realmente. Così operando accade sovente di evadere prescrizioni antincendio generali per gli ambienti non sapendo che rischio incendio vi sia realmente nei locali. Un laboratorio, così come indicato negli elaborati grafici di una pratica edilizia, può contemplare, ad esempio, sia una lavorazione del ferro (non combustibile) sia una lavorazione di vernici (altamente combustibile) e ciò non si viene a scoprire se non in fase di sopralluogo per il successivo rilascio del nullaosta utile per l’ottenimento dell’abitabilità degli ambienti. Non è però raro, anzi è quasi la norma, trovarsi in sede di sopralluogo dei locali vuoti, ad evadere il relativo nullaosta e la conseguente abitabilità per poi trovarsi, magari dopo poco tempo, un’attività altamente a rischio incendio non presente in sede di sopralluogo. La nuova norma antincendio che qui si propone porta con sé anche un nuovo assetto nel panorama dei professionisti sammarinesi. Oltre ai tecnici abilitati nasce una nuova figura, quella del professionista antincendio il quale può spingersi anche verso un approccio ingegneristico mediante simulazione di incendio e conseguenti opere di mitigazione volte all’esodo sicuro degli occupanti e la salvaguardia dell’attività.

Il nuovo impianto normativo sarà composto di un principio in materia, oggi in discussione, nonché di una normativa di dettaglio, da adottarsi successivamente all’entrata in vigore della legge, nella forma del decreto delegato. Tale successiva norma suddividerà le attività, a seconda del grado di rischio incendio, in tre categorie: la A che racchiude le attività e gli impianti a minore rischio, la B quelle a rischio medio, la C le attività e gli impianti a maggiore rischio incendio.

Il decreto delegato si focalizzerà sulle procedure da seguire per essere in regola con la nuova normativa antincendio: tutte le attività comprese nella lettera A dovranno semplicemente produrre la SCIA (segnalazione certificata di inizio Attività), strumento che nasce con l’ottica di liberare la pubblica amministrazione dalla burocrazia e rendere più snello tutto l’iter autorizzativo. La nuova norma antincendio prevede l’utilizzo di tale strumento con palpabili benefici per le aziende che dovranno, mediante autodichiarazione, proseguire nel loro impegno aziendale/lavorativo senza dover sospendere o rallentare in attesa di una risposta da parte della PA.

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