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Comitato Sammarinese di Bioetica, ora si parte

da Alessandro Carli

In considerazione della laicità dello Stato e in attuazione dei principi stabiliti dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, dalle Convenzioni internazionali in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell’Uomo, cui la Repubblica di San Marino aderisce, è istituito, attraverso la Legge numero 39 del 2023, il Comitato Sammarinese di Bioetica (CSB).

Il CSB, nel rispetto dei paradigmi della bioetica in rapporto all’applicazione della scienza biomedica e all’evoluzione della ricerca scientifica, svolge le funzioni di:

a) supporto tecnico e consulenza al Congresso di Stato, al Consiglio Grande e Generale e ad altri organismi istituzionali per le tematiche connesse alla bioetica e alla ricerca biomedica;

b) esprimere pareri circa aspetti di propria competenza, relativamente ad istanze di strutture sanitarie sia pubbliche sia private, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio e dell’autorizzazione all’applicazione clinica di nuove biotecnologie;

c) promuovere la divulgazione scientifica e la corretta informazione dell’opinione pubblica su bioetica e implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei progressi delle scienze biomediche in rapporto ad aspetti legati alla bioetica, nonché iniziative di formazione/aggiornamento relativamente a temi in materia di bioetica, ricerca e sperimentazione clinica;

d) organismo consultivo in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i diritti della persona umana;

e) autorizzare la ricerca e la sperimentazione clinica, farmacologica ed epidemiologica per tutti gli aspetti indicati dalla normativa vigente e comunque rilevanti ai fini del giudizio etico, sulla base di linee guida basate su direttive generali emesse dagli organismi internazionali competenti in materia.

Per approfondire questioni particolarmente complesse o specifiche per le quali il CSB necessiti del parere o della perizia tecnica di esperti, spiega l’articolo 4, “è facoltà del Comitato medesimo avvalersi di professionisti qualificati, per cui vigono le stesse regole di incompatibilità e conflitti di interesse di cui all’articolo 5. Il CSB/CERS (Comitato Etico per la Ricerca e la Sperimentazione) può altresì consultare, al medesimo scopo, i rappresentanti di associazioni o enti sociali, ovvero avviare contatti con Comitati di Bioetica, Comitati Etici di altri Paesi e organismi competenti a livello internazionale. Il CSB/CERS può inoltre recepire pareri emessi da altri Comitati di Bioetica e Comitati Etici di Paesi aderenti alla “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: “Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina”, ratificata con Decreto 26 febbraio 1998 n.45.

Le funzioni di componente del CSB/CERS – così l’art. 5 – “sono incompatibili con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e con incarichi dirigenziali nei partiti politici e nelle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. I membri del CSB/CERS non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti e provvedimenti nei quali abbiano qualunque tipo di interesse, diretto o indiretto, o l’abbiano i loro parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge, il convivente more uxorio o il soggetto legato da unione civile di cui alla Legge 20 novembre 2018 n.147. Tutti i componenti del Comitato Sammarinese di Bioetica e del Comitato Etico per la Ricerca e la Sperimentazione sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Presidente del CSB, i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatisi successivamente all’assunzione dell’incarico. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata dal Presidente del CSB all’Ufficio Segreteria Istituzionale per il seguito di competenza”.

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