Home Dal giornale Incentivi riqualificazione: le regole del “cumulo”

Incentivi riqualificazione: le regole del “cumulo”

da Redazione

“Al fine di incentivare la riqualificazione energetica, a partire dall’esercizio 2022, il divieto di cumulo dei benefici fiscali di cui all’art. 68 della Legge 166/2013 e successive modifiche non si applica con riferimento all’imposta sulle importazioni di cui all’art. 33 del Decreto Delegato 51 del 2017 e successive modifiche”. A spiegarlo, attraverso la Circolare nr. 2 del 2023, l’Ufficio Attività Economiche – Dipartimento Economia.

Questa norma produce effetti sulla ammissibilità dei beni indicati nella tabella di cui all’Allegato D al Decreto n. 51/2017 alle misure di incentivazione della detassazione degli utili reinvestiti prevista e disciplinata dagli articoli dal 61 al 68 della Legge n. 166/2013, consentendo il cumulo di questo beneficio con l’aliquota agevolata dell’imposta sulle importazioni alla quale sono assoggettati.

Il Congresso di Stato, nella seduta del 27/02/2023, ha emanato la Delibera n. 21 (Indirizzo interpretativo e applicativo dell’art. 13, comma 2 della Legge 171 del 2022), che contiene disposizioni per l’applicazione della norma per il periodo d’imposta 2022. Combinando il dettato normativo con i chiarimenti contenuti nella circolare emanata in via congiunta il 09/03/2018 dall’Ufficio Tributario e dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (protocollo n. 27725/2018), e con l’indirizzo interpretativo e applicativo della Delibera citata, possono verificarsi diverse ipotesi:

1 – Domande presentate nell’anno 2022, rispetto alle quali l’UAE aveva espresso un diniego a motivo del divieto di cumulo. Su espressa richiesta dell’operatore economico interessato, che deve essere depositata entro e non oltre il 28 aprile 2023, l’UAE riesamina le istanze.

2 – Investimenti per i quali l’avvio della realizzazione e il completamento sono avvenuti nell’anno 2022, rispetto ai quali non era stata presentata richiesta di incentivo. Sono investimenti rispetto ai quali la consegna dei beni e il completamento dell’investimento sono avvenuti nell’anno 2022.

3 – Investimenti per i quali l’avvio della realizzazione è avvenuto nell’anno 2022 ma che non sono ancora completati, rispetto ai quali non era stata presentata richiesta di incentivo. Sono investimenti per i quali è già avvenuta la consegna di una parte soltanto dei beni, quindi la realizzazione non è ancora completa. Nelle casistiche sopra specificate non si applica il termine previsto dall’art. 64, comma 1, della Legge n. 166/2013 ai beni consegnati nell’anno 2022. In caso di accoglimento della domanda, il beneficio decorrerà dal periodo d’imposta 2022 (“… e per i successivi 5 o 7 per investimenti superiori a 7 milioni di € per complessivi 6 ovvero 8 periodi d’imposta…” come prevede la circolare prot. n. 27725/2018, consultabile sull’applicativo OPEC). È possibile presentare istanza di incentivo all’Ufficio Attività Economiche entro e non oltre il 28 aprile 2023.

4 – Investimenti per i quali l’avvio della realizzazione non è ancora avvenuto o è avvenuto a partire dall’anno 2023. Rientrano nella disciplina ordinaria dell’incentivo. Si applica il termine previsto dall’art. 64, comma 1, della Legge n. 166/2013. In caso di accoglimento della domanda, il beneficio decorrerà dal periodo d’imposta 2023.

DIAGNOSI ENERGETICA

Nelle ipotesi che sia richiesto di riconoscere il beneficio con riferimento agli interventi di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), il rilascio della “… apposita certificazione” prevista dalla norma compete dall’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio. Questo Ufficio ha chiarito che è possibile trovare riscontro circa l’ottenimento di “… consistente risparmio energetico …” a seguito della elaborazione della Diagnosi Energetica, in analogia a quanto richiesto ai fini dell’ottenimento del contributo in conto interessi a favore delle imprese dall’art. 31 del Decreto Delegato n. 51/2017. Alla istanza dovrà, quindi essere allegata la Diagnosi Energetica, che sarà posta all’attenzione dell’UPAV per le valutazioni di competenza.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento