Home Dal giornale “Pensioni ai residenti in Italia, urge chiarezza”

“Pensioni ai residenti in Italia, urge chiarezza”

da Daniele Bartolucci

La riforma delle pensioni entrata in vigore a inizio anno ha riacceso i riflettori anche sulla questione irrisolta della corretta interpretazione della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata da San Marino e Italia ed entrata in vigore nel 2014. “Sono già diverse le segnalazioni e le richieste che sono giunte da residenti italiani in merito alla loro posizione fiscale”, spiega il Dott. Fabrizio Cremoni, esperto di fiscalità internazionale e consulente ANIS, “anche alla luce delle notizie riguardanti la recente riforma pensionistica sammarinese. La quale, però, occorre precisare fin da subito, non è intervenuta – e non avrebbe potuto – su questa annosa questione, che resta quindi vincolata ai dettami dell’articolo 18 della Convenzione bilaterale”.

Vediamo dunque quali sono e qual è tecnicamente la loro applicazione. “L’art.18 si compone di quattro commi, dei quali, per il caso in questione, sono di fondamentale importanza il primo e il terzo”, spiega Cremoni, “in quanto indicano criteri diametralmente opposti sull’interpretazione finale. Nello specifico, il primo comma stabilisce come principio generale che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente in uno dei due Stati contraenti sono imponibili solo in questo Stato: quindi solamente in quello in cui si risiede, escludendo di fatto qualsiasi tassazione alla fonte, ovvero dall’altro Stato. Il secondo comma stabilisce poi che qualora il soggetto non fosse tassato dallo Stato in cui risiede, per esempio per disposizioni normative interne, allora si deve tornare alla tassazione alla fonte da parte dello Stato da cui viene erogata la pensione. Si tratta invero di una clausola di salvaguardia, per evitare sia la doppia imposizione, sia anche la mancata imposizione in entrambi gli Stati. Tuttavia è il terzo comma quello che fa nascere la questione del contendere, in quanto prevede che, in deroga al primo comma, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute nell’ambito della sicurezza sociale debbano essere tassate solo alla fonte, dallo Stato da cui provengono. In pratica”, spiega Cremoni, “il terzo comma prevale sul primo e inverte il principio di tassazione. A questo punto occorre definire cosa si intenda per sicurezza sociale, perché la questione diventa dirimente”. Ed è qui che nascono le difficoltà: “L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è quello di considerare sotto questo profilo le pensioni più come trattamento assistenziale che previdenziale. Di fatto è un’interpretazione restrittiva, che comprende ad esempio quelle di invalidità o le sociali, ma non le pensioni di anzianità. Per l’ordinamento sammarinese, al contrario, l’ambito della sicurezza sociale è stato interpretato anche comprendente quello di natura previdenziale: di fatto tale ambito va a coprire una tutela più ampia del pensionato in tutte le sue accezioni, quindi anche la cosiddetta pensione di anzianità, purché non abbia natura volontaria o facoltativa”. Le due interpretazioni, come si evince, sono divergenti, “ma ad avvalorare quella sammarinese è intervenuta anche la Corte di Cassazione italiana con la sentenza numero 23001 pubblicata il 12 novembre 2010”, ricorda Cremoni, “la quale stabilisce che il temine di sicurezza sociale abbia un contenuto più ampio, tanto di previdenza quanto di assistenza, in base al principio sancito dall’articolo 38 della Costituzione. Pertanto secondo la suprema corte tutte le pensioni – purché non volontarie – ivi inclusa quella di anzianità, hanno come finalità quella della sicurezza sociale. Nella sentenza, inoltre, si fa menzione anche ad una lettera di intenti tra Italia e Francia che ribadisce tale concetto, considerato che la fattispecie oggetto della controversia era proprio la pensione italiana erogata ad un pensionato residente in Francia”.

“La questione, quindi”, conclude Cremoni, “rientra chiaramente nell’ambito dei rapporti bilaterali tra San Marino e Italia, per cui è auspicabile che giunga a breve un chiarimento definitivo da parte italiana. Sono passati infatti quasi dieci anni dalla Convenzione e il numero dei pensionati residenti in Italia che si trovano purtroppo vincolati ai dubbi su quell’articolo 18 è costantemente aumentato nel tempo, dando corso anche a svariate contestazioni”. Un’urgenza che è stata sollecitata recentemente anche dal CSIR e che è stata inserita tra i punti di discussione della Commissione mista tra San Marino e Italia, il cui percorso è stato rinnovato proprio la settimana scorsa nell’incontro ufficiale del Segretario agli Affari Esteri, Luca Beccari, con l’omologo Ministro italiano, Antonio Tajani.

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