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Emergenza Ucraina, ulteriori modifiche al permesso di soggiorno

da Redazione

A far data dall’entrata in vigore del Decreto – Legge numero 15 del 2023 “i permessi di soggiorno provvisori di cui all’articolo 2 del Decreto –Legge n.41/2022 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 luglio 2023”. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – verificata la disponibilità di alloggio. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.

Il comma 5 bis dell’articolo 2 del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche è così modificato: “5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l’accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato 2 dicembre 2022 n.159 e così come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l’assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.159/2022, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro”.

GESTIONE DEI FLUSSI

Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall’articolo 2-bis del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 è stabilito in 130 unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5% su base mensile. Con delibera del Congresso di Stato verrà dichiarato il termine dell’emergenza. Qualora la conclusione dell’emergenza avvenga precedentemente al 31 luglio 2023, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all’adozione della sopracitata delibera.

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