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Lavoro, interventi a supporto dell’emergenza energetica

da Redazione

Il Decreto – Legge del 30 dicembre 2022 numero 172 interviene per contenere gli effetti negativi dell’aumento dei costi energetici sul tessuto socio – economico sammarinese e introduce misure di sostegno temporanee rivolte agli operatori economici che versano in condizioni di difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali.

Fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, per ciascun lavoratore che ne beneficia, nell’arco dell’anno (1 gennaio – 31 dicembre), il trattamento di integrazione salariale è ammesso:

a) nel caso 2) situazioni temporanee di mercato, per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per quattro. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria;

b) nel caso 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa, per un massimo di sei mesi, ovvero per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei.

Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria.

Il trattamento di integrazione salariale deve essere richiesto, ove possibile, nel rispetto del principio della rotazione. I periodi di integrazione salariale non interrompono il rapporto di lavoro e sono computabili per la maturazione dei diritti legislativi e contrattuali spettanti ai lavoratori derivanti da norme e contratti collettivi. Fatte salve le disposizioni specifiche, i relativi oneri sono a completo carico del datore di lavoro.”.

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CIG

Prima di accedere al trattamento di C.I.G. per qualsiasi causa, i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell’anno 2022. Il comma 11 dell’articolo 6 della Legge n.73/2010 e successive modifiche è così sostituito: “11. La Cassa Integrazione Guadagni causa 2) non è concessa: a) qualora l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti per tutta la settimana lavorativa. L’operatore economico dovrà garantire l’operatività minima di un lavoratore impiegato per almeno 20 ore settimanali. Eventuali deroghe potranno essere definite da apposito regolamento della Commissione Cassa Integrazione Guadagni da approvarsi all’unanimità dei suoi componenti; b) ai dipendenti che risultano essere soci e amministratori sotto qualsiasi forma dell’attività interessata o che lo siano stati entro i 12 mesi antecedenti, compresi i soci delle cooperative tranne quelle appartenenti ai settori di produzione e lavoro, consumo e distribuzione o servizi; c) ai dirigenti; d) al coniuge e ai parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività, di soci e di amministratori di società e cooperative, salvo il caso in cui siano assunti continuativamente da almeno cinque anni; e) qualora l’operatore economico, nelle stesse giornate della richiesta, abbia lavoratori distaccati da altra impresa o abbia assunto lavoratori occasionali per la stessa mansione dei dipendenti in C.I.G; f) qualora l’operatore economico, nel mese in cui si richiede la C.I.G., usufruisca di solidarietà familiare; g) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., siano stati avviati CO.CO.PRO; h) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., sia stato assunto personale per la medesima mansione o per mansioni equiparabili o inferiori del personale in C.I.G.. Tale requisito non si applica nel caso in cui le assunzioni siano state fatte per sostituzioni di personale in malattia continuativa e/o infortunio o con prognosi superiori a 30 giorni o dimesso e solamente nel caso in cui il lavoratore subordinato da sostituire non abbia usufruito di C.I.G. a tempo pieno nel mese in corso. In tal caso, si considera superato il limite dei cento giorni per richiedere la C.I.G. sul lavoratore neoassunto; i) se, all’interno dell’attività economica, siano attivi CO.CO.PRO per un numero superiore al 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; j) ai dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative che svolgano ruoli direttivi o politici; k) ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica con riferimento alle funzioni strettamente connesse all’attività sportiva, di lavoro temporaneo e di lavoro domestico.”.

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TEMPO DETERMINATO E DISTACCHI

Sino al 31 dicembre 2023, in deroga al comma 2, lettera c) dell’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l’operatore economico, nel mese precedente l’assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2 del presente decreto legge. 2. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga al comma 4 lettera b) dell’articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2 del presente decreto legge, sono consentiti i distacchi nelle seguenti casistiche: a) anche qualora l’operatore economico, nel mese precedente l’assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 1); b) anche qualora l’operatore economico, nei quindici giorni precedenti l’assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 2).

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