Home Dal giornale La “Legge sul consumo” per tutelare la salute

La “Legge sul consumo” per tutelare la salute

da Alessandro Carli

Introdurre un sistema di norme e principi concernenti la tutela, anche collettiva e superindividuale, dei consumatori nei processi di consumo di acquisto di beni o servizi, al fine di garantire loro un più elevato livello di tutela. È questo l’obiettivo del pdl “Legge sul consumo”, chiamato al primo confronto in Consiglio Grande e Generale. Progetto che ha “l’ulteriore scopo di conformare, proporzionalmente, l’impianto normativo di San Marino alla già vigente normativa europea sul diritto e le tutele dei consumatori, anche al fine di implementare e migliorare i rapporti commerciali con Paesi terzi e garantire, anche all’interno dello Stato, un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini di altri Stati che vogliano concludere contratti sul territorio di San Marino ovvero. con operatori economici aventi sede legale nel Paese, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza”. La legge inoltre “disciplina normativamente l’atto di consumo dalla fase di formazione, della volontà di concludere il contratto di acquisto di beni o servizi, sino al momento successivo alla conclusione dello stesso, per garantire la correttezza e la trasparenza del processo negoziale in ogni sua fase, e ripristinare e comunque garantire, ove ciò si renda necessario, un tendenziale equilibrio giuridico tra le prestazioni, in tutti quei rapporti che siano caratterizzati da un naturale divario di potere economico e contrattuale tra i contraenti”.

INFO CONSUMATORE

Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere veritiere e trasparenti, adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata, ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio dello Stato riportano, chiaramente visibili e leggibili, indicazioni minime relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto; al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o dell’importatore; al Paese di origine; all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, con precisazione del luogo di provenienza del prodotto e del luogo di lavorazione dello stesso (se differenti); alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

RECESSO CONTRATTI ONLINE

Rimandando il lettore al portale del Consiglio Grande e Generale per il documento integrale in formato pdf, ci soffermiamo sull’articolo numero 21, dedicato al recesso per i contratti on-line o negoziati fuori dai locali commerciali. Il consumatore dispone di un periodo minimo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi. Il periodo di recesso di cui al comma l termina dopo 14 giorni a partire: a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni; c) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene; d) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo; e) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene. Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina sei mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. L’operatore economico, in caso di recesso, rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

La Legge, scrive la Segreteria Industria, “entra in vigore il 1° gennaio 2023”.

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