Home Dal giornale Nuove norme in arrivo per il noleggio dei veicoli

Nuove norme in arrivo per il noleggio dei veicoli

da Alessandro Carli

Andrà al vaglio dell’Aula, in prima lettura, il Progetto di legge “Disposizioni sul noleggio di Veicoli”, presentato dalla Segreteria Industria e che prevede una serie di semplificazioni negli adempimenti in capo agli operatori economici, un riordino nelle limitazioni alla operatività e alla eliminazione di prescrizioni per ottenere la licenza d’esercizio.

Come in altri settori, anche in questo – si legge nella relazione – San Marino “ha la necessità di allinearsi alle pratiche già ampiamente utilizzate in altri paesi colmando le differenze esistenti ma soprattutto offrendo al sistema tutte quelle opportunità che si trovano in altri contesti”. Da tempo “il settore imprenditoriale e non solo approccia la tematica trattata con schemi differenti rispetto al passato prediligendo lo strumento del noleggio a quello dell’acquisto dei mezzi di trasporto o dei parchi auto aziendali. La mancanza di una normativa adeguatamente evoluta legata irragionevolmente ancora oggi a dinamiche distorsive del passato ha portato alla paradossale situazione per cui le imprese e le famiglie sammarinesi si affidano ad operatori fuori confine per poter usufruire del servizio di noleggio con nocumento per il sistema economico sammarinese”.

STRUTTURA E CONTENUTI

Nella sua struttura il testo risulta suddiviso in articoli. I 10 articoli presenti disciplinano nello specifico gli aspetti della materia trattata. In particolare l’articolo 1 riporta la definizione del contratto di noleggio indicando la suddivisione tra contratto a breve e a lungo termine, prevedendo la possibilità per coloro che esercitano l’attività di noleggio di veicoli senza conducente di concedere in subnoleggio il veicolo noleggiato.

L’articolo 2 prevede che i canoni dei contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 10%. La ritenuta è in linea con l’applicazione dell’art. 12 della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

L’articolo 3 prevede che qualora il servizio di noleggio a breve o a lungo termine di operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino sia assoggettato ad obblighi fiscali, l’operatore economico estero sia tenuto all’assolvimento degli stessi attraverso le forme previste dall’art 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148. Tale impostazione deriva dalla necessità di allineamento della nonna rispetto all’entrata in vigore della Legge 148/2022, l’art. 19 con la quale si è introdotto nell’ordinamento l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale o della identificazione diretta per le persone fisiche o giuridiche non residenti che sono tenute all’assolvimento di obblighi fiscali (di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e s.m.i.) e di altre imposte dirette vigenti. Per tale ragione l’articolo 3 prevede in capo agli operatori economici esteri l’assolvimento dell’imposta complementare sui servizi attraverso le modalità previste dall’articolo 19 della Legge del 25 ottobre 2022 n. 148 per i contratti di noleggio a lungo e a breve termine a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino che siano assoggettati all’imposta complementare sui servizi. L’introduzione della figura del rappresentante fiscale permette di colmare un vuoto procedurale per la riscossione di imposte da parte dell’Ufficio Tributario.

L’art. 5 riporta gli adempimenti amministrativi in capo al soggetto noleggiante che deve stipulare il contratto di noleggio in maniera digitalizzata attraverso il portale messo a disposizione dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Nelle more dell’implementazione del portale “il noleggiante deve pubblicare i dati del contratto entro il giorno successivo alla stipula nel sito internet predisposto dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti”.

L’art 6 prevede le disposizioni per il rilascio della licenza di noleggio. La licenza d’esercizio è subordinata alla disponibilità di una sede ad uso ufficio, inoltre i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in una idonea rimessa all’interno del territorio della Repubblica di San Marino.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento