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Rilevanza artistica o culturale: definite le prestazioni

da Alessandro Carli

“Il secondo comma dell’articolo 102 della Legge 166 numero del 2013, prevede una deroga al regime ordinario di tassazione per le prestazioni aventi rilevanza artistica e culturale per le prestazioni svolte in territorio da non residenti”. Così la circolare applicativa in merito alla definizione di prestazioni di rilevanza artistica o culturale ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’articolo 102 della Legge numero 166 del 2013 e successive modifiche nel testo vigente (di cui all’ottavo comma dell’articolo 148 della Legge nr. 166 del 2013) “firmata” dall’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino.

La circolare dell’Ufficio Tributario, si legge, “ha la finalità di regolamentare l’applicazione del suddetto comma fermi restando gli eventuali principi convenzionali, già oggetto di circolare della Segreteria di Stato per le Finanze nel caso di Convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana” (vedasi la Circolare numero 5 del 2 aprile 2014 reperibile sul sito www.finanze.sm).

LA RISCOSSIONE

La riscossione, scrive l’Ufficio Tributario, avviene attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte da applicarsi a cura del committente.

LE ATTIVITÀ COINVOLTE

In merito alle prestazioni di rilevanza artistica o culturale si ritiene quindi vadano incluse in tale ambito le seguenti attività che per loro natura comportano lo svolgimento diretto di una attività finalizzata all’intrattenimento e con apporto creativo con esclusione delle attività a carattere divulgativo, didattico o di supporto tecnico.

Rientrano in tale ipotesi, scrive l’Ufficio Tributario:

1 – scrittori, compositori e artisti interpreti teatrali, cinematografici o musicali, interpreti lettori e doppiatori (con l’esclusione della mera lettura di testi scritti);

2 – traduttori editoriali di testi letterari a condizione che l’opera realizzata si connoti per un effettivo carattere di originalità e non nella traduzione meccanica o pedissequa di termini in gran parte predeterminati (es. manuali d’uso o testi tecnici);

3 – autori di rappresentazioni artistiche qualora l’opera sia finalizzata alla esposizione in musei, mostre o luoghi aperti al pubblico;

4 – giocolieri e acrobati professionisti nell’ambito di spettacoli pubblici (foto: SMIAF);

5 – coloro che prestano la propria immagine quali testimonial o che utilizzano la propria notorietà sui canali telematici per influenzare le scelte dei consumatori (rientra nel caso il c.d. “influencer” o il soggetto la cui notorietà è di pubblico dominio e che presta la sua immagine per una sfilata di moda).

LE ALTRE CASISTICHE

L’elencazione di cui sopra, ricorda l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino nella circolare, “ha carattere tassativo, tuttavia ulteriori casistiche potranno essere valutate attraverso l’istituto dell’interpello preventivo previsto dall’articolo 123 della Legge numero 166 del 2013.”

Nell’occasione poi il Tributario precisa che “gli sportivi non rientrano della definizione oggetto della circolare e sono quindi assoggettati alla ritenuta di cui al primo comma dell’articolo 102 nel testo di cui all’ottavo comma dell’articolo 148 della legge numero 166 del 2013 (regime transitorio)”.

Infine l’Ufficio Tributario ricorda “che i redditi prodotti dalle attività sopra elencate da soggetti residenti, ancorché ricevuti sotto forma di beni o servizi, devono essere dichiarati ai fini dell’applicazione dell’imposta generale sui redditi”.

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