Home Dal giornale Contante “transfrontaliero”: quanto deve essere dichiarato

Contante “transfrontaliero”: quanto deve essere dichiarato

da Alessandro Carli

“Il portatore che entra nel territorio della Repubblica di San Marino o ne esce è tenuto a dichiarare il trasferimento di denaro contante di importo complessivamente pari o superiore a 10.000,00 euro”. Si apre così, dopo le “definizioni”, il Decreto Delegato nr.141 del 2022, che entrerà in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023. La dichiarazione, redatta in conformità al modello di cui all’Allegato 1 (scaricabile, assieme al DD, dal sito del Consiglio Grande e Generale), deve essere alternativamente:

a) trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera. Il portatore, in tal caso deve recare al seguito copia cartacea o elettronica della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico;

b) consegnata in forma scritta, presso il Comando o sede distaccata della Forza di Polizia più vicino al punto di confine attraversato o che si intende attraversare, che ne rilascia copia con attestazione di ricevimento da parte dell’ufficio; tale copia deve essere portata al seguito dal portatore.

L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se manca la dichiarazione, se la stessa omette alcune informazioni, se contiene informazioni false o se il denaro contante non è messo a disposizione ai fini di controllo.

TRASFERIMENTI CONTANTE NON ACCOMPAGNATO

Ai trasferimenti di denaro contante non accompagnato verso l’estero, di importo complessivamente pari o superiore a 10.000,00 euro, si applica un obbligo di informativa a carico del mittente. Tale informativa, redatta dal mittente in conformità al modello di cui all’Allegato 2, deve essere dallo stesso, al più tardi all’atto della spedizione, alternativamente trasmessa telematicamente; consegnata in forma scritta, presso il Comando o sede distaccata della Forza di Polizia che ne rilascia copia con attestazione di ricevimento da parte dell’ufficio.

Ai trasferimenti di denaro contante non accompagnato in entrata nel territorio della Repubblica, di importo complessivamente pari o superiore a euro 10.000, si applica un obbligo di informativa a carico del destinatario. Tale informativa, redatta dal destinatario in conformità al modello di cui all’allegato 2, deve essere alternativamente: a) trasmessa telematicamente dallo stesso, entro 48 ore successive al ricevimento del denaro contante; b) consegnata dallo stesso in forma scritta, entro 48 ore successive al ricevimento del denaro contante, presso il Comando o sede distaccata della Forza di Polizia che ne rilascia copia con attestazione di ricevimento da parte dell’ufficio. L’obbligo di informativa non è soddisfatto se manca l’informativa, se la stessa omette alcune informazioni, se contiene informazioni false o se il denaro contante non è messo a disposizione ai fini di controllo.

OMESSA DICHIARAZIONE O INFORMATIVA

Chiunque ometta di rendere la dichiarazione o l’informativa a cui è tenuto ai sensi del decreto delegato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo oggetto di trasferimento calcolato sull’eccedenza del controvalore di 10.000,00 euro, con un minimo di 400,00 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche se i fatti sono previsti come reato da altre disposizioni di legge.

INFORMATIVA DATI FALSI O OMESSI

Chiunque nel rendere la dichiarazione o informativa, a cui è tenuto ai sensi del Decreto Delegato, fornisca informazioni false o ne ometta alcune, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30% dell’importo oggetto di trasferimento calcolato sull’eccedenza del controvalore di 10.000,00 euro, con un minimo di 300,00 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche se i fatti sono previsti come reato da altre disposizioni di legge.

DENARO NON MESSO A DISPOSIZIONE AI CONTROLLI

Chiunque nell’ambito dei controlli delle Forze di Polizia, non metta il denaro a disposizione ai fini di controllo è sanzionato per un importo di 1.000,00 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche se i fatti sono previsti come reato da altre disposizioni di legge.

ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque nell’ambito dei controlli delle Forze di Polizia, sia in possesso di un assegno, che pur riportando la firma di traenza non rechino l’indicazione dell’importo, è sanzionato per un importo di 200,00 euro.

COLLABORAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Quanto acquisito dall’Agenzia ai sensi del DD può formare oggetto di scambio di informazioni con altre Autorità nazionali e Amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

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