Home Dal giornale Iscrizioni ipotecarie, il Titano ha aggiornato le disposizioni

Iscrizioni ipotecarie, il Titano ha aggiornato le disposizioni

da Alessandro Carli

Aggiornare e coordinare le disposizioni relative alle formalità per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie da eseguire nella Conservatoria dei Registri Immobiliari: è questa la “mission” del Decreto Delegato numero 143 del 2022, approvato nell’ultima seduta del Consiglio Grande e Generale.

DURATA E RINNOVAZIONE

Le iscrizioni ipotecarie conservano la loro efficacia, a prescindere dalla prescrizione dell’azione, per trenta anni dalla data dell’iscrizione e cessano di avere effetti giuridici in caso di mancata rinnovazione. La perenzione per mancata rinnovazione opera ipso iure, senza necessità di annotamento da parte del Conservatore. Non vi sono iscrizioni ipotecarie esenti dall’obbligo della rinnovazione.

TERMINI RINNOVAZIONE

Il termine utile per la rinnovazione scade col trentennio, nel giorno antecedente a quello che corrisponde alla data dell’iscrizione. Fino a quando il deposito avverrà in formato cartaceo, detto termine si considera decorso alla chiusura dell’Ufficio che cura la Conservazione; se il giorno di scadenza è non lavorativo, la rinnovazione deve essere effettuata entro il giorno lavorativo precedente. Ogni iscrizione ipotecaria non può essere rinnovata che negli ultimi sei mesi precedenti la sua scadenza. Se l’iscrizione è rinnovata prima della scadenza, l’effetto della rinnovazione non opera che alla scadenza, e fino a questa rimane in vigore l’ipoteca primitiva.

FORMALITÀ RINNOVAZIONE

La rinnovazione è eseguita mediante iscrizione ordinata e classificata come nuova iscrizione nel Registro Deposito e nel Registro delle Iscrizioni, ai sensi del Regolamento per l’Applicazione delle Leggi Ipotecarie allegato alla Legge 29 ottobre 1981 n.83 e secondo i procedimenti informatizzati in uso. Titolo per la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria è la nota di iscrizione da rinnovarsi con tutti gli estremi di legge e pratica. Il titolo è presentato al Conservatore unitamente a nota in doppio originale intestata “Nota di iscrizione ipotecaria per rinnovazione” scritta e sottoscritta ai sensi delle norme che regolano le formalità ipotecarie ed in cui sono riportati i dati dell’originaria iscrizione. A margine dell’originaria iscrizione il Conservatore annota la data dell’avvenuta rinnovazione e i numeri di volume e di articolo dell’iscrizione di rinnovazione. L’annotamento è eseguito come seconda formalità per lo stesso titolo, con le modalità usate per gli ordinari annotamenti. Gli estremi dell’iscrizione di rinnovazione e del relativo annotamento sono entrambi riportati sulla nota di iscrizione di rinnovazione.

SOGGETTI DIVERSI

Ove la nuova iscrizione debba farsi a favore di beneficiario diverso da quella a cui favore era assunta l’iscrizione da rinnovare, occorre presentare il titolo in forza del quale si richiede l’intestazione della iscrizione di rinnovazione.

Se al momento della rinnovazione, i beni gravati dal vincolo ipotecario sono intestati a soggetti diversi da quelli cui erano intestati al momento dell’iscrizione, questa dovrà rinnovarsi, non solo contro gli originali intestatari ma anche contro gli attuali.

LE IMPOSTA DA VERSARE

Per la rinnovazione, oltre all’imposta di bollo, è dovuta l’imposta di registro fissa nella misura minima ordinaria e l’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% sulla somma garantita. Nulla è dovuto per l’annotamento eseguito dal Conservatore.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento