Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale da applicare per il prossimo inverno. Il nuovo “Piano nazionale di contenimento dei consumi energetici” prevede la riduzione di un’ora al giorno della durata di accensione degli impianti, mentre il periodo di funzionamento della stagione invernale è accorciato di 15 giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio. Con lo stesso decreto inoltre il Ministero ha stabilito la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati. Rimini così come tutta la regione Emilia Romagna ricade nella zona “E” ed è prevista dunque la possibilità di accendere i riscaldamenti a partire dal 22 ottobre fino al 7 aprile, per 13 ore giornaliere. I valori di temperatura dell’aria devono essere ridotti di 1 grado centigrado.
IL DECRETO
Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti: 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 6) Zona F: nessuna limitazione.
Le disposizioni non si applicano: a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi: a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività; b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione; d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.