Pensioni e mercato del lavoro, le due riforme strutturali su cui si discute da tempo sono pronte per l’avvio in prima lettura in Consiglio Grande e Generale. E non è un caso che siano state presentate praticamente insieme, a distanza di una settimana l’una dall’altra, visti i tanti punti di contatto: i lavoratori versano i contributi previdenziali e, allo stesso tempo, sono di fatto anche i futuri pensionati. Dopo quello del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta (vedi Fixing nr 32), depositato quindi anche il progetto di legge del Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini, che come il suo collega di Governo lascia aperta la porta al confronto e alle modifiche che ne scaturiranno: “Si è concluso l’ultimo round di incontri con le parti economiche e sindacali, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, ma l’impianto credo raccolga già le principali indicazioni e possa considerarsi una riforma condivisibile, perché da una parte fa chiarezza sulle norme che nel tempo si sono sommate e stratificate nel tempo, almeno una 15ina di leggi specifiche e moltissimi articoli presenti in altre leggi, dall’altra introduce elementi innovativi e di semplificazione. Interventi”, spiega Lonfernini, “che ci allineano alle dinamiche del mercato europeo, che è già il nostro mercato di riferimento dove tutte le aziende sammarinesi operano, anticipando di fatto anche il percorso che stiamo compiendo come Paese per arrivare all’Accordo di Associazione all’Unione Europea”. Allineamento che, però, non significherà schiacciarsi sulle regole esterne e perdere quindi la competitività del sistema sammarinese, mette in chiaro Lonfernini: “L’obiettivo è trovare un nuovo equilibrio. Abbiamo le nostre peculiarità e intendiamo mantenerle”.
Competitività che le imprese sammarinesi chiedono a gran voce, ma anche flessibilità, soprattutto nel mercato del lavoro e soprattutto in vista dei prossimi mesi, regolati quasi sicuramente da incertezze ulteriori. Per questo servono sia un sistema di regole chiare e di risposte puntuali, sia strumenti che permettano realmente alle imprese di realizzare le scelte che dovranno fare, anche velocemente in certi casi.
COLLOCAMENTO PUBBLICO MA “ASSISTITO”
Una delle novità più attese è la riforma del collocamento, che resterà pubblico, ma, come si legge nella relazione accompagnatoria al progetto di legge scritta da Lonfernini, “si affianca alla funzione pubblica del mercato del lavoro il servizio di assistenza nella selezione del personale oggi vietato, permettendolo solo a associazioni di categoria e specifici lavoratori autonomi, senza ancora aprire alle agenzie di lavoro private”. Allo stesso modo, “nell’articolo 4 si modificano le norme relative alla Commissione per il lavoro, rendendolo un organo tripartito in linea con le disposizione internazionali”.
INTERINALE E TEMPORANEO
Due dei punti più discussi della riforma e che riguardano direttamente le imprese, sono certamente il lavoro occasionale (interinale), che esiste come istituto, ma che non è fruibile, nei fatti, da tutti i settori economici (in particolare nell’industria) e il limite del lavoro temporaneo fissato da qualche anno a 18 mesi. Nel primo caso “renderemo più fruibile lo strumento del lavoro interinale, ma con nuovi limiti e controlli”, mentre nel secondo caso, “si rivede il contratto di lavoro a tempo determinato, riducendo lo dagli attuali 18 mesi a 12 mesi complessivi, si chiarisce in maniera più corretta il concetto di lavoro stagionale. Inoltre si introduce il non rinnovo consensuale che permette all’azienda di poter procedere con nuove assunzioni e garantisce l’ammortizzatore al lavoratore, risolvendo una serie di distorsioni e problematiche”. A detta di Lonfernini anche queste sono “importanti novità volte a migliorare da una parte il mercato del lavoro e, dall’altra, la stabilizzazione dei lavoratori”. Invero, l’utilizzo del lavoro interinale rappresenta forse quello strumento di flessibilità che molte aziende oggi non dispongono. Aziende sammarinesi, va specificato, perché in altri contesti, a iniziare dall’Italia, è da decenni che funziona egregiamente e gli studi statistici dimostrano (come del resto l’esperienza del lavoro occasionale o stagionale a San Marino in settori strutturati come il manifatturiero) che le imprese poi assumano o comunque stabilizzino questi lavoratori nel tempo. Il dibattito su questo punto è aperto. Così come lo è sulla riduzione dei mesi per il passaggio al tempo indeterminato. Se è vero che questo sia un po’ il “totem” in Europa, è anche vero che non ci sono limiti reali imposti ad alcun Paese sulla durata del tempo determinato.
AMMINISTRATORI, SOCI E LAVORATORI PENSIONATI
“Il Titolo IV che va dall’articolo 26 all’articolo 34”, scrive Lonfernini, “rappresenta il principale carattere di novità di questo progetto di legge, introducendo nel nostro ordinamento una serie di rapporti di lavoro di tipo non subordinato. Nell’articolo 26”, ad esempio, “si regolamenta l’attività lavorativa per tutti i percettori di pensione, evitando in tal modo la concorrenza sleale tra gli operatori economici e permettendo, con il seguente articolo 27, di riportare l’istituto della solidarietà familiare nell’alveo originario della norma, ma aumentandone i costi”. Ma soprattutto “nell’articolo 28 si correggono una serie di distorsioni del nostro ordinamento che obbligavano ad istituire un rapporto di lavoro subordinato all’amministratore che voleva entrare nel ciclo produttivo della sua azienda, introducendo un nuovo contratto dì collaborazione. Qualora però si volesse procedere con l’assunzione, si parificano gli amministratori alla figura dei dirigenti. Inoltre, si introduce il concetto che gli amministratori delle società senza dipendenti vengono automaticamente intesi come operativi. Con gli stessi principi, nell’articolo 29 si regolamentano i rapporti di lavoro per i soci, vietando il lavoro subordinato per il socio unico, prevedendo che i soci di maggioranza siano equiparati ai dirigenti, ma introducendo anche in questo caso la possibilità di regolamentare il rapporto di lavoro con un contratto di collaborazione”.
Infine, “si rivede l’istituto dei Co.Co.Pro. limitando questa tipologia a mansioni intellettuali e prevedendo la possibilità di impugnazione se non viene rispettata la non subordinazioni, riequilibrando i limiti numerici e introducendo dei limiti e controlli nei casi di licenziamenti e cassa integrazione, con l’obiettivo di limitare questa tipologia di rapporti”.
DISTACCHI: ARRIVA LA SEMPLIFICAZIONE
Nel Titolo III “si introducono alcuni interventi per la flessibilità”, annuncia quindi Lonfernini nella sua relazione. “Nello specifico, nell’articolo 24 si semplificano le procedure per la variazione dell’orario di lavoro e comunicazioni di straordinari. Nell’articolo 25 si introducono alcune novità sui distacchi: si semplificano le procedure per i distacchi brevi o infragruppo, si coordinano i distacchi con le normative relative alle assunzioni, introducendo però dei limiti massimi relativamente alle dimensioni aziendali e si riducono i tempi massimi, portandoli da 36 mesi a 18 mesi, in linea con le normative europee”.