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Le regole per rinnovare le iscrizioni ipotecarie

da Alessandro Carli

Il decreto delegato numero 113 del 2022, in applicazione dell’articolo 43, comma 3, della Legge 22 dicembre 2021 n.207, è diretto ad aggiornare e coordinare le disposizioni relative alle formalità di Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie da eseguire nella Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

Esso sostituisce la Legge 24 novembre 1887, che pertanto è abrogata, ma ne mantiene i principi e il diritto sostanziale, in coerenza con le altre norme regolatrici delle iscrizioni ipotecarie. A capo della procedura resta quindi l’Ufficio del Registro e Conservatoria, che (da sito web) “Cura il servizio di pubblicità dei Registri Immobiliari, provvede alla registrazione e alle formalità ipotecarie degli atti pubblici e privati e delle successioni, con liquidazione e riscossione delle relative imposte. Riscuote le imposte e tasse di competenza. Esercita i controlli sugli atti e sui repertori notarili”.

DURATA DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE

Le iscrizioni ipotecarie conservano la loro efficacia fino alla loro scadenza e cessano di avere effetti giuridici se non sono rinnovate prima della scadenza del termine di prescrizione, nei modi previsti dal decreto delegato. La predetta cessazione opera per il solo fatto che l’iscrizione ipotecaria non sia stata rinnovata, in qualunque data l’iscrizione stessa sia stata accesa, senza necessità di annotarla di perenzione o di radiazione. Non vi sono iscrizioni ipotecarie esenti dall’obbligo della rinnovazione, eccetto quelle dotali o a garanzia di crediti dotali, le quali restano in vigore senza rinnovazione per tutta la vita della donna a cui favore furono assunte, e per l’anno successivo alla morte della medesima, salvi i casi di cancellazione legittimamente eseguita.

RICHIEDENTI LA RINNOVAZIONE

Le iscrizioni ipotecarie a favore dello Stato sono rinnovate a cura e responsabilità dei Sindaci di Governo.  Le iscrizioni ipotecarie a favore delle persone giuridiche sono rinnovate a cura e responsabilità dei loro rappresentanti. Le iscrizioni ipotecarie a favore, all’epoca della rinnovazione, di minori, e le iscrizioni ipotecarie a favore di interdetti, sono rinnovate dai rispettivi tutori o curatori sotto la loro responsabilità. 

L’effetto della responsabilità di cui sopra, consiste nell’obbligo del rifacimento dei danni derivati dalla mancanza della rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria.

TERMINI PER LA RINNOVAZIONE

Il termine utile per la rinnovazione scade nel giorno antecedente la scadenza dell’iscrizione, che corrisponde al giorno precedente la data dell’iscrizione stessa.

Detto termine si considera decorso alla chiusura dell’Ufficio che cura la Conservazione; se il giorno suddetto è non lavorativo, la rinnovazione deve effettuarsi nel giorno lavorativo precedente. Ogni iscrizione ipotecaria non può essere rinnovata che negli ultimi sei mesi precedenti la sua scadenza. Se l’iscrizione è rinnovata prima della scadenza, nei limiti fissati sopra, l’effetto della rinnovazione non opera che alla scadenza, e fino a questa rimane in vigore l’ipoteca primitiva.

TITOLO E FORMALITÀ PER LA RINNOVAZIONE

La rinnovazione è eseguita mediante iscrizione ordinata e classificata come nuova iscrizione nel Registro Deposito e nel Registro delle Iscrizioni, ai sensi del Regolamento per l’Applicazione delle Leggi Ipotecarie allegato alla Legge 29 ottobre 1981 n.83 e secondo i procedimenti informatizzati in uso.

Titolo per la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria è l’atto pubblico notarile o la scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione resa dalla persona a favore della quale è iscritta l’ipoteca o dai suoi eredi e aventi causa, o dai soggetti indicati sopra, di voler richiedere al Conservatore la rinnovazione dell’iscrizione, indicandola con tutti gli estremi di legge e pratica. Il titolo è presentato al Conservatore unitamente a nota in doppio originale intestata “Nota di iscrizione ipotecaria per rinnovazione” scritta e sottoscritta ai sensi delle norme che regolano le formalità ipotecarie ed in cui sono riportati i dati dell’originaria iscrizione.  A margine dell’antica iscrizione il Conservatore annota la data dell’avvenuta rinnovazione e i numeri di volume e di articolo dell’iscrizione di rinnovazione. L’annotamento è eseguito come seconda formalità per lo stesso titolo, con le modalità usate per gli ordinari annotamenti.

FORMALITÀ E SOGGETTI DIVERSI

Ove la nuova iscrizione debba farsi a favore di persona diversa da quella a cui favore era assunta l’iscrizione da rinnovare, dovrà giustificarsi il titolo in forza del quale si richiede l’intestazione della iscrizione di rinnovazione. Se all’epoca della rinnovazione, i beni affetti dal vincolo ipotecario sono intestati a persone diverse da quelle cui erano intestati all’epoca dell’iscrizione, questa dovrà rinnovarsi, non solo contro gli antichi intestati ma anche contro gli attuali.

DURATA ISCRIZIONE E IMPOSTE

L’iscrizione di rinnovazione ha la stessa durata di una originaria iscrizione. Per la rinnovazione, oltre all’imposta di bollo, è dovuta inoltre anche l’imposta di registro fissa nella misura minima ordinaria e l’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% sulla somma garantita. Nulla è dovuto, invece, per l’annotamento eseguito dal Conservatore.

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