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Covid-19, gli obblighi per gli esercizi pubblici

da Alessandro Carli

Vista la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, di reperire personale in grado di garantirne la continuità ed al contempo di consentire al personale ISS di poter beneficiare di periodi di riposo; dell’urgenza, di provvedere tempestivamente alle necessità sopra descritte alla luce dell’aumento dei contagi da COVID-19 – variante Omicron 5 – e di garantire in tempi celeri, periodi di riposo ai dipendenti ISS considerato che da lungo tempo sono in attesa di poterne usufruire, la Repubblica di San Marino ha promulgato il Decreto – Legge numero 111 del 2022.

Per quanto riguarda le vaccinazioni per il personale sanitario e socio-sanitario pubblico e privato, a far data dall’entrata in vigore del Decreto Legge (3 agosto 2022, ndr), gli effetti dell’articolo 17 del Decreto Legge 28 aprile 2022 n.72 sono sospesi fino al 30 settembre 2022. Nel rispetto della garanzia di continuità e adeguatezza assistenziale di cui al comma 7 dell’articolo 17 del Decreto Legge 28 aprile 2022 n.72, l’organizzazione dell’ISS può essere modificata, da parte del Direttore Sanitario, in modo che siano ridotti al minimo i contatti dei dipendenti non sottoposti a vaccinazione volontaria con l’utenza, nonché per consentire ai dipendenti che da lungo tempo sono in attesa di periodi di riposo di poterne beneficiare. Il Capo del Personale dell’ISS può altresì spostare il personale in mansioni su PDR vacanti, ovvero temporaneamente vacanti e fino al rientro del titolare, che debbano essere effettivamente coperti all’interno dell’ISS, nonché in mansioni necessarie per consentire al personale titolare di svolgere i propri periodi di riposo dal lavoro. Il personale sanitario che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster), deve garantire la sua presenza fino al 30 settembre senza utilizzare periodi di ferie, salvo assenze dettate da urgenza e inderogabilità. La non disponibilità del personale dell’ISS, precedentemente sospeso, a rientrare in servizio dalla data di entrata in vigore del DL, e fino al 30 settembre, sarà considerata assenza ingiustificata dal posto di lavoro e darà avvio alle eventuali procedure disciplinari. Il DL poi ha apportato alcune modifiche relative allo screening volontario per Covid-19. La lettera a), del comma 1, dell’articolo 10 del Decreto Legge 28 aprile 2022 n.72 è così modificata: “a) è consentita la richiesta volontaria e a pagamento, presso la struttura pubblica dell’ISS, di eseguire esami diagnostici relativi al COVID-19 per coloro che sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione da COVID-19”. Al fine di assicurare il reperimento, in tempi brevi, del personale sanitario necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 26 della Legge 9 novembre 2020 n.196, l’ISS può procedere al reclutamento di medici specializzandi, iscritti al terzo, quarto e quinto anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso l’attivazione di rapporti di collaborazione a convenzione, di durata non superiore a 9 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori nove mesi, fino ad un massimo di diciotto mesi complessivi. I medici specializzandi così reclutati resteranno iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e percepiranno il trattamento economico previsto dall’Allegato 2 della Legge 6 novembre 2018 n.139- livello 0.

DISPOSIZIONI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

È fatto obbligo ai locali pubblici di affiggere agli ingressi un cartello che inviti gli utenti ad indossare la mascherina, igienizzare le mani e a tenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

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