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San Marino abbraccia il corpo civile di pace

da Alessandro Carli

Il Regolamento numero 9 del 2022 disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Commissione di cui all’articolo 14 della Legge 2 dicembre 2021 n. 194 – Istituzione del Corpo Civile di Pace della Repubblica di San Marino e Disposizioni in materia di Volontariato Internazionale e dispone inoltre in merito all’iscrizione nel Registro di cui al comma 2 dell’articolo 14 della Legge numero .194 del 2021 e all’attribuzione della qualifica di cooperante e volontario ai sensi della legge.

LA CONVOCAZIONE E LE DECISIONI

La Commissione è convocata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, su richiesta di almeno uno dei membri della stessa, e ogni volta che vi siano circostanze di urgenza o necessità connesse ad un progetto o missione.

La convocazione è effettuata per via telematica presso l’indirizzo elettronico indicato da ciascun responsabile o rappresentante degli Enti iscritti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

La lettera di convocazione contiene l’Ordine del Giorno. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri è assistito da uno o più funzionari del Dipartimento Affari Esteri, che curano l’istruttoria dei progetti presentati.

Un funzionario svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Le sedute sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Di ogni seduta della Commissione è redatto apposito processo verbale a cura del funzionario verbalizzante.

Nel verbale sono contenute le deliberazioni adottate e le posizioni, anche discordanti dalla valutazione finale, assunte dai membri sugli argomenti che sono oggetto di discussione.

I verbali delle sedute sono riservati. Essi sono custoditi presso il Dipartimento Affari Esteri e possono essere consultati dai membri della Commissione.

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO

L’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 14 comma 2 della Legge n.194/2021 (in seguito brevemente Registro delle Associazioni) avviene a seguito di presentazione, da parte di enti, associazioni o organizzazioni interessati, di domanda scritta indirizzata alla Commissione presso il Dipartimento Affari Esteri.

La domanda deve essere corredata da copia dello Statuto e da ogni altra informazione o documento utile ad attestare la vocazione al servizio internazionale, ad attività connesse al volontariato internazionale, alla promozione di una cultura di pace e solidarietà tra i popoli e le nazioni dell’Ente instante.

Al fine di accertare sia la sussistenza, sia l’eventuale venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni, la Commissione può richiedere informazioni presso gli uffici dell’Amministrazione competenti. Fino alla costituzione della Commissione, il Dipartimento Affari Esteri accerta il possesso dei requisiti in capo agli Enti, Associazioni e Organizzazioni ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni.

Sempre il Dipartimento tiene l’elenco dei rappresentanti e responsabili degli Enti, Associazioni e Organizzazioni che fanno parte della Commissione.

COMMISSIONE: LE PROCEDURE

Le istanze e i progetti presentati da Enti, Associazioni e Organizzazioni sono istruiti a cura del Dipartimento Affari Esteri, che può richiedere agli instanti ulteriore documentazione utile all’esame della pratica; in seguito vengono esaminate dalla Commissione in ordine cronologico di arrivo.

Al Segretario di Stato per gli Affari Esteri possono essere presentate richieste di esame di pratiche in via di urgenza in base a circostanze eccezionali e di cui la Commissione dovrà essere resa edotta.

LA QUALIFICA DI COOPERANTE

L’aspirante alla qualifica di cooperante o volontario deve presentare apposita richiesta alla Commissione presso il Dipartimento Affari Esteri nella quale è altresì tenuto a dichiarare il proprio stato di servizio, se dipendente, unitamente ad un breve curriculum vitae, con particolare riferimento a precedenti esperienze qualificanti ai fini dell’attribuzione, nonché una descrizione motivazionale della propria richiesta. Per l’attribuzione della qualifica di cooperante o volontario, la Commissione è tenuta a reperire ogni informazione ritenuta utile oppure opportuna sia presso l’Amministrazione, che presso soggetti privati.

La Commissione inoltre, per la propria attività propositiva e di sensibilizzazione sui temi di propria competenza, può invitare alle proprie sedute consulenti esterni, docenti, nonché esperti in materia o soggetti che vantino una expertise profonda e conclamata nei settori del volontariato internazionale, della risoluzione pacifica delle controversie internazionali, della promozione della pace, della cooperazione e solidarietà internazionale.

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2 commenti:

raffaele barbiero 28/02/2023 - 3:43 pm

Gentile autore dell’articolo,

come Centro Pace di Forlì siamo molto interessati a questa legge e vorremmo trovare un referente istituzionale per poter parlare, scambiare infomraioni sul tema dell’istituzione dei corpi Civili di pace a san Marino.

Lei è in grado di darci un indirizzo email, un telefeono e un nome a cui poter fare riferimento?

Centro Pace di Forli

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Daniele Bartolucci
Daniele Bartolucci 06/03/2023 - 12:02 pm

Buongiorno, può fare riferimento al Dipartimento Affari Esteri nella persona del Direttore Dott. Matteo Mazza matteo.mazza@gov.sm

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