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La Disciplina del “negozio a tempo” è diventata Legge

da Alessandro Carli

Come anticipato da San Marino Fixing, la “Disciplina del negozio a tempo” è diventata Legge (la nr. 80 del 2022) e “tratta” i “punti” per il commercio al dettaglio e l’erogazione di servizi promozionali connessi che possano aumentare il prestigio e l’attrattività dei Centri Storici e dei centri commerciali della Repubblica di San Marino, anche al fine di incentivare il commercio e il turismo. La durata del negozio a tempo presso i centri storici non può superare i sessanta giorni nell’anno, anche non continuativi. La durata del negozio a tempo presso i centri commerciali non può superare i centoventi giorni nell’anno, anche non continuativi.

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

Possono richiedere l’autorizzazione ad operare mediante un negozio a tempo gli operatori economici sammarinesi ed esteri, appositamente autorizzati nelle modalità indicate dalla Legge 80/2022, anche se esercenti attività diversa dal commercio al dettaglio. L’autorizzazione viene rilasciata dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico–Camera di Commercio, brevemente “ASE–CC”, previa presentazione di apposita istanza. L’operatore economico ha facoltà di richiedere che l’autorizzazione diventi operativa in una data successiva, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora l’esercizio del negozio a tempo venga esercitato in più periodi, deve sempre essere trasmessa istanza per una nuova autorizzazione, salvo il caso in cui tali periodi siano già stati esplicitati nell’ambito della prima richiesta

LE DIVERSE SEDI DEI NEGOZI

Il negozio a tempo nei Centri Storici può essere aperto in un locale con destinazione d’uso commerciale, in stand, ovvero in apposite strutture amovibili concesse in uso dall’Ecc.ma Camera. Con delibera del Congresso di Stato sono dettagliatamente individuati gli spazi e i locali pubblici con destinazione d’uso commerciale localizzati nei Centri Storici che possono essere destinati al negozio a tempo. Il negozio a tempo nei centri commerciali può essere aperto in un locale con destinazione d’uso commerciale ovvero in stand. Per l’avvio di negozi a tempo presso i Centri Storici della Repubblica di San Marino, l’operatore economico trasmette istanza ad ASE–CC nella quale deve illustrare l’attività che intende svolgere, indicando la tipologia merceologica, il relativo codice ATECO, la durata e la sede individuata per l’esercizio del negozio a tempo. ASE–CC, dopo aver verificato che l’istanza sia conforme a quanto disposto dalla Legge, svolge una sommaria analisi sul prestigio e/o l’attrattività dell’attività che il richiedente intende svolgere nel negozio a tempo ed ulteriori valutazioni di opportunità. ASE–CC, qualora abbia valutato positivamente l’istanza, rilascia, entro quarantotto ore dalla richiesta, l’autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo previo parere favorevole dell’Ufficio del Turismo. A seguito di autorizzazione, per il perfezionamento della pratica, il richiedente deve indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione di natura transitoria relativo alla sede. Qualora si tratti di un locale con destinazione d’uso commerciale, l’istante è esentato dall’obbligo di allegare alla pratica la planimetria del locale e il certificato di abitabilità. L’operatore economico è esentato dall’obbligo di presentazione della pratica di codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti, ma è tenuto al rispetto delle condizioni di cui al contratto di locazione transitoria.

Per l’avvio di negozi a tempo presso i centri commerciali, l’autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui ASE-CC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Legge, senza le ulteriori valutazioni. L’istanza deve contenere il codice ATECO, gli estremi di registrazione del contratto di locazione di natura transitoria relativo alla sede e la durata del negozio a tempo. Qualora si tratti di un locale con destinazione d’uso commerciale, l’istante è esentato dall’obbligo di allegare alla pratica la planimetria del locale e il certificato di abitabilità. L’operatore economico è esentato dall’obbligo di presentazione della pratica di codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti ma è tenuto al rispetto delle condizioni di cui al contratto di locazione transitoria.

OPERATORI ECONOMICI ESTERI

Al fine di ottenere l’autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo, gli operatori economici esteri, in aggiunta alla documentazione di cui ai precedenti articoli, devono produrre:

a) il certificato di vigenza o documento equipollente in corso di validità;

b) i certificati di distacco, rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera in territorio o copertura assicurativa contro il rischio infortunistico con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica di San Marino unitamente a copia del documento di identità con dichiarazione di conformità all’originale;

c) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa, o suo delegato, che i lavoratori distaccati risultano dipendenti in forza all’impresa e non stanno usufruendo di cassa integrazione guadagni o di qualsiasi altro tipo di congedo o permesso, che i lavoratori distaccati sono in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per particolari categorie merceologiche di cui all’Allegato A della Legge 26 luglio 2010 n.130 e all’Allegato A della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche, che verranno rispettate le misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste a San Marino.

LA SMAC CARD E LE DISPOSIZIONI FISCALI

L’operatore economico che svolge attività nel negozio a tempo ha l’obbligo di certificazione dei ricavi tramite Smac Card. Gli operatori economici esteri, per l’avvio del negozio a tempo, devono allegare al momento della presentazione dell’istanza la quietanza di pagamento relativa all’apposita tassa pari ad euro 400,00 per i primi quindici giorni ed euro 200,00 per ogni successivo periodo di durata compresa fra uno e quindici giorni, fino ad un massimo di centoventi giorni. Gli operatori economici esteri che esercitano l’attività attraverso il negozio a tempo sono soggetti all’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 12% calcolata sul valore delle vendite effettuate attraverso il negozio a tempo. Tale imposta è sostitutiva dell’imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40. Entro 30 giorni dalla chiusura del negozio a tempo gli operatori esteri devono depositare presso l’Ufficio Tributario la ricevuta di pagamento dell’imposta nonché la documentazione attestante la merce importata in territorio e venduta attraverso il negozio a tempo.

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