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“DURCS di congruità”, ci sono gli applicativi

da Alessandro Carli

Dopo aver affrontato i soggetti, le modalità e i criteri per la verifica legate al DURCS (San Marino Fixing di giugno 2021), torniamo sull’argomento.

Il Regolamento numero 5 del 2022 disciplina il “DURCS di congruità”, necessario alle imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, ai fini della partecipazione agli appalti pubblici: i contenuti e la forma del “DURCS di congruità”, le modalità di verifica ed i soggetti abilitati ad effettuare tale verifica.

Sempre il Regolamento nr. 5, definendo i contenuti e la forma del “DURCS di congruità”, impone alle imprese di dichiarare l’effettiva disponibilità di manodopera necessaria a portare a compimento l’esecuzione dell’opera e/o del servizio oggetto di appalto pubblico nel rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti dalla Stazione Appaltante.

SOGGETTI PER I QUALI È RICHIESTO

Le disposizioni inserite nel Regolamento numero.5 del 2022 sono rivolte alle imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia. Il “DURCS di congruità” è obbligatoriamente richiesto ai fini della partecipazione agli appalti pubblici e in via facoltativa per gli appalti privati.

CONTENUTI E FORMA DEL DURCS

Il “DURCS di congruità”, redatto secondo il modello di cui all’Allegato A al Regolamento (scaricabile in versione pdf sul sito del Consiglio Grande e Generale gratuitamente), deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale;

b) la sede legale;

c) codice operatore economico;

d) la data;

e) la sottoscrizione del documento da parte del legale rappresentante o suo delegato;

f) la dichiarazione dell’impresa circa la effettiva disponibilità di manodopera necessaria a portare a compimento l’esecuzione dell’opera e/o del servizio oggetto di appalto pubblico nel rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti dalla Stazione Appaltante, ed in rapporto al valore dei lavori previsti per la realizzazione dell’opera.

La dichiarazione dovrà poi indicare, per il periodo previsto di durata dei lavori dell’opera stabiliti nel contratto, oltre al numero di dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera oggetto di appalto anche l’impiego della restante forza lavoro dell’impresa in altri cantieri aperti.

La dichiarazione dovrà prevedere altresì, la sottoscrizione dell’impegno a non distogliere dal cantiere oggetto di appalto la forza lavoro impiegata e dichiarata.

MODALITÀ VERIFICA E SOGGETTI ABILITATI

Sempre il Regolamento numero 5 del 2022 spiega che sono abilitati a effettuare la verifica del “DURCS” le Stazioni Appaltanti. Il DURCS è verificato prima dell’aggiudicazione dell’appalto.

La verifica riguarda la congruità di quanto dichiarato rispetto al dimensionamento del cantiere risultante dai documenti di gara e particolarmente dal capitolato speciale di appalto e dal computo metrico estimativo.

Ai fini della verifica, conclude il Regolamento nr. 5, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa, con riferimento all’effettiva manodopera alle dipendenze dell’impresa, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione dell’opera. In caso di variazioni da parte del committente riferite all’opera di appalto, l’impresa deve effettuare la dichiarazione in relazione all’opera determinata dalle varianti apportate.

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