Come già in vigore in Italia da qualche tempo, anche la Repubblica di San Marino ha introdotto l’Imposta di soggiorno (istituita con l’articolo 42 della Legge del 22 dicembre 2021 numero 207). Il presupposto per la sua applicazione è “l’alloggio presso le strutture ricettive quali alberghi, residenze turistiche alberghiere, motel, villaggi turistici e campeggi, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast; le strutture per l’esercizio del turismo rurale; gli ostelli per la gioventù e le case religiose di ospitalità”. L’imposta, sottolinea il Decreto Delegato numero 66 del 2022, “è dovuta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi”.
DA 20 CENTESIMI A 4 EURO
L’imposta di soggiorno – che oscilla tra i 20 centesimi e i 4 Euro al giorno e che verrà applicata ufficialmente dal 1° luglio 2022 – è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in base alle strutture e tipologie ricettive definite dalle vigenti normative di settore (vedi tabella a fine articolo).
INFORMARE I CLIENTI
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri clienti e intermediari dell’applicazione dell’Imposta di soggiorno, della relativa misura, delle esenzioni e sanzioni. I gestori devono riscuotere l’Imposta di soggiorno dai propri ospiti, rilasciandone quietanza. I gestori devono versare all’Ufficio Tributario le somme riscosse dai soggetti passivi d’imposta, entro il mese successivo dalla fine di ciascun semestre solare con le modalità definite con apposita circolare dell’Amministrazione finanziaria. I gestori devono presentare la dichiarazione annuale per ogni struttura all’Ufficio Tributario, attraverso procedura informatica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve contenere le presenze complessive annuali dei pernottamenti specificando: i pernottamenti imponibili (anche se pari a zero); i pernottamenti esenti; i pernottamenti non assoggettati all’imposta; ogni ulteriore informazione utile per la liquidazione dell’imposta e per l’effettuazione dei relativi controlli. La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre successivo all’anno di riferimento è considerata valida ma tardiva.
LE ESENZIONI
I soggetti esenti dal pagamento dell’Imposta di soggiorno sono:
a) il minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) l’autista di pullman che pernotta per esigenze di servizio;
c) l’accompagnatore turistico che presta l’attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni venticinque partecipanti;
d) il soggetto con invalidità al 100%;
e) l’eventuale accompagnatore del soggetto con invalidità al 100%.
COMPENSAZIONI O RIMBORSI
Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, la presentazione della dichiarazione annuale con saldo a credito costituisce domanda di rimborso. Il rimborso del saldo a credito avviene mediante compensazione con i versamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Solo nel caso la compensazione non sia possibile il recupero del saldo a credito avviene con liquidazione mediante bonifico bancario solo successivamente al definitivo accertamento del diritto al rimborso da parte dell’Ufficio Tributario.
La liquidazione del rimborso è sospesa in tutti i casi in cui il contribuente risulti debitore nei confronti dell’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino per imposte di competenza del medesimo Ufficio non pagate dopo la scadenza dei termini ordinari previsti dalla legge; è in ogni caso ammessa la compensazione anche d’ufficio. Non è rimborsata l’imposta pari o inferiore a 10 Euro.