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Diritto all’informazione e media, le nuove linee

da Alessandro Carli

Dopo la vicenda giudiziaria riguardante il quotidiano “La Serenissima”, diventa ancora più attuale e importante il progetto di legge “Diritto dell’Informazione e dei Media” che andrà in prima lettura nella sessione del Consiglio Grande e Generale della seconda metà di aprile.

La conferma arriva dalla relazione del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: “L’informazione conosce in questi tempi una rilevanza sociale, politica ed economica senza precedenti. Si pone dunque l’esigenza di garantire una regolazione alla materia che sia in grado non solo di precisare garanzie e limiti alla stessa per i cittadini, le istituzioni, i professionisti e le imprese, ma anche di assicurare uno sviluppo forte ed equilibrato del settore”.

Come metodo generale, l’intervento che si propone intende essere chiaro e allo stesso tempo “leggero”. Nella sua puntualità si evitano ogni volta sia possibile l’eccesso di dettaglio, lasciando alla prassi e alle norme secondarie (anche già esistenti) l’efficace messa in atto delle diverse disposizioni. L’intervento inoltre vuole essere “fondato sulle norme esistenti, costituzionali e di legislazione ordinaria, riservandosi per queste ultime, anche di recente approvazione, di operare solo le modifiche necessarie nel nuovo contesto legislativo”. In questo senso il lavoro di redazione delle norme ha preso in considerazione, pur nelle necessarie distinzioni, l’editoria periodica e non, la radiotelevisione e l’audiovisivo, la rete e il digitale nel loro complesso, come elementi tutti integranti e “formanti” l’attività informativa e comunicativa.

Per quanto riguarda la prima Parte, in base alle disposizioni costituzionali esistenti e secondo un’impostazione teorica accolta in molti Stati, si sono declinati secondo le sistemiche giuridiche più recenti: l’estensione soggettiva e oggettiva del diritto all’informazione; la declinazione puntuale del diritto a informare, a essere informati e a informarsi, quest’ultimo con

particolare attenzione ai dati on line; la libertà di espressione artistica; la libertà di insegnamento;  limiti in relazione agli altri diritti individuali (onore, identità personale e immagine, in particolare) o ad interessi pubblici (sicurezza, salute pubblica, efficienza economica tra gli altri). Sotto diverso profilo si è poi intervenuti a disciplinare il diritto alle comunicazioni interpersonali, in queste includendo la posta, tradizionale o digitale, le chiamate telefoniche, la messaggistica e qualsiasi forma di interrelazione tra soggetti (mittente e destinatario) noti o identificabili.

Nella Parte II si è invece intervenuti, con disciplina molto più “tecnica”, a dare regolazione ai vari media. Qui registri adottati sono stati diversi. In parte (specie sulla stampa) si è proceduto prendendo e ampliando le norme esistenti; in parte (specie sul settore Radiotelevisivo) introducendo disposizioni che riprendono gli orientamenti più recenti espressi a livello comunitario; in parte (specie sulla Rete) realizzando una disciplina organica ex novo, che costituisce una assoluta novità, pur riprendendo i risultati delle migliori analisi ed esperienze in materia. Ci si è così focalizzati su:

1) la Consulta e l’Autorità Garante dell’Informazione, riportando in legge unitaria e di primo livello quelle che prima erano disposizioni presenti in testi scollegati o in norme deontologiche. Il tutto, ampliando il ruolo Istituzionale dei due soggetti e pur conservando la loro autonomia e capacità di regolazione ulteriore {anche in forma di codici etici).

2) la Stampa, periodica e non, intervenendo su prodotti editoriali; stampa su carta e stampa on-line; l’accesso e la formazione per la professione giornalistica; regime di lavoro dei diversi operatori dell’Informazione; imprese editoriali; concentrazione proprietaria e proprietà incrociata di vari media; forme di sostegno pubblico (alla disciplina della pubblicità e dei relativi introiti sarà dedicata una ulteriore legislazione).

3) Radio e televisione, con particolare attenzione a prodotti audiovisivi, lineari (su palinsesto) e non (a catalogo);

disciplina dei fornitori di servizi media audiovisivi in varie tecniche; concentrazione proprietaria; regime delle concessioni e delle autorizzazioni; il servizio pubblico.

4) lnternet, concentrandosi sui diritti di accesso alla rete; neutralità della rete; contrasto all’analfabetismo digitale; contrasto a fake news, anche in forma video fotografica, e hate speech; disciplina dei big data; algoritmi e decisione automatizzata; diritto all’anonimato; diritto alla disconnessione.

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