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Permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina

da Redazione

In ragione dell’emergenza umanitaria e per il perdurare della straordinarietà delle misure adottate al riguardo, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 7, del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.21 “Interventi in favore di anziani e persone con disabilità non autosufficienti che si avvalgono dell’assistenza continua”, è concessa, per i soli cittadini ucraini, la possibilità di richiedere permesso di lavoro o il suo rinnovo per svolgere l’attività di assistente alla persona a partire dalla maggiore età e sino al compimento di anni 68. Si apre con queste parole il Decreto – Legge numero 64 del 13 aprile 2022. Permangono, prosegue il DL, “l’obbligatorietà dell’idoneità psico-fisica e del possesso dei requisiti necessari per il mantenimento del nulla osta lavorativo e del permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro”.

Il cittadino ucraino soggiornante in Repubblica in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause a lui non imputabili, ha facoltà di ottenere il permesso di soggiorno provvisorio di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41. Ai permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41.

Il comma 5 bis dell’articolo 2 del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 è così modificato: “5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l’accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato n.7/2022 e così come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.130/2021, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l’assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.7/2022, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.

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