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Semplificazione Finanza Pubblica: le nuove linee

da Alessandro Carli

Avvio al lavoro a tempo determinato del personale non docente presso le Scuole sammarinesi e l’UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive per il Lavoro (CFP-UPAL); esercizio dell’accesso ai documenti relativi ai titoli abilitativi edilizi; il controllo preventivo di legittimità, ridistribuendo le competenze fra UO Direzione della Finanza Pubblica e Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, nell’ambito degli interventi di revisione delle norme in materia di ordinamento contabile dello Stato; gestione dei contratti di fornitura e somministrazione di beni e servizi di importo non superiore a 15.000 euro; pagamento, per via telematica, dell’imposta di bollo, dei diritti di pratica e dei diritti catastali; avvio della tenuta del Repertorio in formato elettronico da parte dell’UO Avvocatura dello Stato. Questi, in estrema sintesi, i punti “toccati” dal Decreto Delegato numero 56 del 2022, quello che introduce una serie di disposizioni relative alla semplificazione della struttura del dipartimento funzione pubblica, all’UO ufficio centrale di collegamento ed a procedimenti e attività amministrativi.

Rimandando il lettore al Decreto integrale, scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale, ci soffermiamo su alcuni aspetti.

L’Art.3 (Modifica dell’articolo 1, comma 6 e alla tabella di cui all’Allegato 1 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e successive modifiche – “Disciplina del trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori di dipartimento”) sottolinea che “nell’ambito del Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, del Dirigente dell’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, dei membri del Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), dei membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e degli appartenenti alla carriera diplomatica, per i quali valgono le speciali norme di riferimento, anche relativamente alle modalità di accesso alla funzione dirigenziale”.

L’art.5 tratta il ritiro della concessione e della autorizzazione edilizia. L’articolo 61, comma 4 della Legge 140 del 2017 è così sostituto: “Dell’avvenuto rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie è data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo dell’Unità Organizzativa Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia (UPTE) e mediante pubblicazione su sito internet dell’Amministrazione”. A seguito dell’articolo 61, comma 4 della Legge n.140/2017, sono aggiunti i seguenti commi: “4 bis. Chiunque può prendere visione presso l’UO UPTE della concessione o autorizzazione edilizia e dei relativi elaborati grafici di progetto mediante il pagamento di diritto stabilito con Ordinanza del Congresso di Stato. L’UO UPTE rilascia copie ed estratti, in forma semplice o autentica, dei documenti riguardanti i titoli abilitativi edilizi, previa integrazione del contraddittorio previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti amministrativi con i soggetti proprietari o concessionari o superficiari delle porzioni di immobile riprodotte nella copia o estratto. Il termine perentorio per la presentazione di eventuale motivata opposizione da parte dei controinteressati, con riferimento alle richieste di accesso di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 25 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche, è ridotto a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’UO UPTE. La documentazione che riguardi edifici o manufatti per i quali è d’obbligo una comprensibile riservatezza (istituti di credito, di cambio, sedi consolari, edifici pubblici, luoghi di culto, etc.) può essere visionata o acquisita in copia od estratto, semplice o autentico, solo dal proprietario o concessionario o titolare del diritto di superficie sull’immobile o loro delegati o da soggetto titolare di una posizione giuridicamente tutelata nonché da funzionari della PA.. I soggetti che prendono visione dei documenti sono tenuti a sottoscrivere moduli predisposti”.

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