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Ufficio Attività Economiche, le prestazioni di lavoro occasionale

da Redazione

A mente del Decreto Delegato n.130 del 15/07/2021 (Interventi riguardanti il lavoro occasionale, l’armonizzazione e l’efficientamento dell’ingresso nel mondo del lavoro), art. 6, comma 1, punto e) ed in attesa dell’implementazione informatica di tale procedura, i lavoratori impiegati a tempo pieno potranno effettuare prestazioni di lavoro occasionale, fermo restando il limite orario massimo previsto agli artt. 16 e 17 della Legge 17 febbraio 1961 n.7, previa obbligatoria presentazione di liberatoria.
La liberatoria del datore di lavoro dovrà perentoriamente prevedere la durata/decorrenza di tale assenso e dovrà essere inviata via mail all’indirizzo mail occasionale.udl@pa.sm, obbligatoriamente 48 ore prima dell’inizio della prestazione occasionale e/o non più tardi delle ore 13 del giovedì, se la prestazione è prevista per il successivo fine settimana.
L’Ufficio Attività Economiche valuterà e inserirà il dato sulla storia del lavoratore interessato, in modo da consentire all’OE richiedente prestazione occasionale, di effettuare l’avvio utilizzando l’applicativo LABOR.
L’Ufficio Attività Economiche – Sezione Lavoro Occasionale è a disposizione per attività di assistenza telefonica dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

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