Home Dal giornale Nuove regole per i collegi sindacali e per i revisori

Nuove regole per i collegi sindacali e per i revisori

da Alessandro Carli

“I membri dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale – qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori – devono essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o all’Ordine degli Avvocati e Notai ed almeno due membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. L’iscrizione ad Ordini o Collegi stranieri ovvero l’abilitazione professionale ottenuta all’estero si considera equivalente, pertanto i relativi certificati ed attestazioni saranno considerati equivalenti a quelli sammarinesi qualora dagli stessi emerga la sussistenza dei requisiti. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata dell’incarico pena la decadenza. Non possono essere eletti quali sindaci, qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori, e se eletti decadono dall’ufficio coloro che: a) siano soggetti inidonei come da definizione dell’articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e s.m.; b) siano legati all’ente o azienda autonoma da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d’opera ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; c) si siano cancellati o siano stati radiati dall’albo professionale e siano stati cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili”. Si apre così la Legge nr. 37 del 2022, dedicata alle “Disposizioni in materia di collegi sindacali e/o revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale”.

DELEGA ADOZIONE DD

È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 aprile 2022, decreto delegato che:

a) modifichi il Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 “Misure applicative di riduzione della spesa per gli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato e per gli Enti e Società a partecipazione statale” alla luce dei requisiti di professionalità stabiliti all’articolo 1 per la nomina dei membri dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale;

b) definisca le incompatibilità, la composizione e la durata dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale nonché l’estensione agli Enti Pubblici dell’applicazione delle disposizioni, di cui all’articolo 8 della Legge 26 novembre 1980 n.88, che prevedono un collegio sindacale unico per le Aziende Autonome di Stato.

NORMA FINALE

Al fine di garantire agli Enti e ai soggetti interessati un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni, gli effetti della Legge decorrono dal decimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore. La Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione (18 marzo 2022).          

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