Home Dal giornale Rappresentante fiscale, strumento “rafforzato”

Rappresentante fiscale, strumento “rafforzato”

da Daniele Bartolucci

“Nell’acquisto da Paesi dell’Unione Europea e il successivo trasferimento di beni a San Marino da parte di un operatore sammarinese, il suo rappresentante fiscale in Italia può effettuare un acquisto intracomunitario e successivamente una cessione all’esportazione verso San Marino senza l’utilizzo del T2, nelle modalità chiarite già dalla risoluzione n. 123/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate”. A ribadirlo è il Dott. Fabrizio Cremoni, consulente fiscale di ANIS, all’indomani della risposta fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate all’interpello n. 14/2022 di un’azienda sammarinese, che aveva allarmato e non poco il mondo imprenditoriale della Repubblica di San Marino.

“La risposta non poteva che essere negativa”, spiega infatti Cremoni, “in quanto la casistica illustrata nell’interpello non è quella corretta. Per quanto riguarda il rappresentante fiscale, restano invece valida le previsioni normative la prassi amministrativa prevista dalla sopra citata risoluzione, che viene anzi integrata con il D.M. 21 giugno 2021, che ha  ampliato la nozione di soggetti passivi, includendo oltre ai residenti anche i soggetti passivi stabiliti ed identificati in Italia”.

Partiamo dall’ultima vicenda: cosa chiedeva l’interpello dell’azienda sammarinese?

“Nell’interpello che ha determinato la risposta n. 14/22, l’istante chiedeva conferma se il proprio rappresentante fiscale in Italia, dopo aver effettuato un acquisto comunitario tramite il meccanismo del reverse charge, potesse cedere i beni al proprio rappresentato sammarinese senza compilare il modello T2, ma facendo intendere che il trasporto avvenisse direttamente dal paese UE verso la Repubblica di San Marino.  Infatti nell’interpello è riportata la seguente dicitura: ‘Come precisato per gli acquisti, anche per le cessioni fatte tramite rappresentante fiscale in Italia in Paesi UE, la merce viene trasportata direttamente dalla Repubblica di San Marino al paese di destinazione all’interno della UE’. La risposta non poteva quindi  che essere negativa, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che ‘dalla lettura dell’istanza e dell’integrazione, ambedue abbastanza scarne, è possibile desumere che, tenendo conto della concreta movimentazione/consegna fisica dei beni, l’operazione effettivamente posta in essere è un’importazione dei beni in RSM dal territorio comunitario, invitando l’istante a tener conto delle precise indicazioni fornite con la risoluzione n. 123/2009’”.

Esclusa tale fattispecie, qual è quindi la dinamica corretta dentro cui si devono muovere le imprese sammarinesi?

“A questo proposito inviterei gli addetti ai lavori e gli operatori economici a leggere l’interessante articolo del Dott. Giuliani e del Dott. Spera uscito sulla rivista Il Fisco n. 8/2022, dove viene chiaramente evidenziato che per poter utilizzare il rappresentante fiscale nelle operazioni con controparti UE il trasporto deve sempre essere ‘spezzato’ in due tratte. In caso di cessioni, la prima tratta attiene al trasferimento delle merci da San Marino all’Italia a partire dalla linea di confine o nelle sue immediate vicinanze (clausola DAP) e la seconda riguarda il trasporto dall’Italia alla destinazione finale in altro Stato membro. Solo a queste specifiche condizioni può sussistere un’importazione da San Marino in Italia e una successiva cessione intracomunitaria. Ovviamente, in caso di acquisti da paese Ue si avrà la situazione opposta, ovvero, spezzando il trasporto, un acquisto intracomunitario e una successiva cessione all’esportazione verso San Marino”.

Oltre alla fatturazione elettronica, l’ultimo Decreto Ministeriale ha modificato anche queste operazioni?

“Come sopra indicato, il nuovo Decreto Ministeriale del 21 giugno 2021 ha ampliato la categoria dei soggetti passivi che intrattengono rapporti con operatori economici sammarinesi, includendo altresì i soggetti identificati, che riceveranno fattura elettronica dai propri rappresentati sammarinesi e potranno emetterla nelle operazioni di vendita. Nella fattispecie delle cessioni di beni, l’intervento del  rappresentante fiscale in Italia dell’operatore sammarinese si potrà avere in due diverse casistiche: su base volontaria per le cessioni  a operatori economici UE diversi dall’Italia seguendo le prescrizioni e le modalità previste nella Risoluzione n. 123/E del 6 maggio 2009; obbligatoriamente, per assolvere l’Iva nel paese di destinazione, nel caso di vendite a distanza verso privati consumatori italiani quando il cedente nel corso dell’anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempre che tale limite non sia stato superato nell’anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni. Approfitto di questo spazio, infine, per ricordare a tutti gli operatori economici interessanti, sia sammarinesi che italiani,  che dal 1 luglio 2022 la fatturazione elettronica per lo scambio di beni tra Italia e San Marino, attualmente facoltativa, diventerà obbligatoria per tutti gli operatori dei due Paesi,  eccezion fatta per coloro che sono esclusi da specifiche norme di legge”.

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