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Green Pass, dove serve il “base” e dove il “rafforzato”

da Alessandro Carli

Continua a tener banco, dentro e fuori San Marino, il “nodo” del Green Pass. In occasione della seduta del Consiglio Grande e Generale della seconda metà di gennaio alcuni rappresentanti del settore della ristorazione hanno incontrato il Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi per chiedere l’abolizione del Certificato, ritenuto “uno strumento inefficace” e presentando “il conto”, ovvero i dati della crisi, con contrazioni che ruotano attorno al 60%. Intanto in Italia il Premier Mario Draghi ha firmato il 21 gennaio il DPCM che fa luce sugli esercizi che lo devono richiede e quelli esentati: dal 1 febbraio in Italia, senza GP, non sarà possibile andare in un ufficio postale nemmeno per ritirare la pensione. Il DPCM poi prosegue sottolineando che non è richiesto il possesso della certificazione verde per “esigenze alimentari e di prima necessità”, “esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie”, comprese anche “quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori (questi ultimi, però, per rimanere all’interno delle strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno aver fatto il booster oppure avere l’esito di un tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore precedenti se hanno solo due dosi di vaccino o sono guariti dal virus), e “per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice”.

Come evidenziato dalla nota della Segreteria di Stato per gli Affari Interni in data 24 gennaio 2022 (protocollo numero 7158/2022) si rende necessario uniformare il contenuto dell’Allegato 2 a quello degli emendamenti accolti in sede di ratifica del Decreto – Legge 14 gennaio 2021 n.3. L’Allegato 2 al Decreto – Legge 21 gennaio 2022 n.6 viene pertanto sostituito. Rimandando il lettore al portale del Consiglio Grande e Generale), ci soffermiamo sull’attività lavorativa e sull’accesso a negozi e uffici. Nel primo caso non occorre la documentazione (ovvero il Green Pass) per il settore pubblico e privato (sino a una nuova ed eventuale deliberazione) ad esclusione dei lavoratori della ristorazione e delle strutture ricettive e sanitarie. La documentazione base invece è richiesta per il personale delle attività con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Le mascherine FFP2 devono essere indossate dagli operatori a contatto con il pubblico e per chi opera nelle vendita di generi alimentari, anche animali, e nella ristorazione; dalle forze di polizia; dai dipendenti di tutti gli ordini di scuola e da chiunque, nei luoghi chiusi, lì dove non sia possibile garantire posti a sedere o il mantenimento del distanziamento. Per quel che riguarda l’accesso ai negozi e uffici, l’unica “voce” che richiede la documentazione rafforzata è quella delle attività commerciali “all’interno dei centri commerciali ad eccezione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi”. Per i trasporti invece vanno fatti alcuni distinguo: per quelli “non di linea”, per chi viaggia con un mezzo proprio e per quello scolastico non serve la documentazione (ma la mascherina sì, tranne che nel proprio veicolo); per i trasporti di linea documentazione rafforzata sino al 30 gennaio, poi dal 31 quella base.

Infine, i convegni, i meeting, le conferenze e i congressi sia all’aperto che al chiuso: sino al 30 gennaio serve la documentazione rafforzata, dal 31 gennaio basterà quella base. Anche per queste attività è richiesto l’uso delle mascherine FFP2.

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