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Interventi a sostegno del settore turistico

da Alessandro Carli

In seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 il Governo ha “lanciato”, attraverso il Decreto Delegato nr. 4 del 2022, una serie di interventi di sostegno in favore di agenzie di viaggio e turismo e di tour operator. Nello specifico, sottolinea il Decreto, consiste in “un contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro fino all’importo massimo di 20.000 euro per ogni operatore economico”. Per usufruire dell’intervento di sostegno, l’operatore economico non deve avere sospeso o cessato la licenza nel corso dell’esercizio 2021 e nei mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza.  Il requisito di avere la licenza attiva deve permanere fino al 31 dicembre 2022. Per gli operatori economici in possesso di più licenze si considera come attività svolta quella riportata nella licenza principale risultante dall’applicativo OPEC alla data dell’1 settembre 2021. Sul sito www.finanze.sm nella Sezione Aree tematiche è disponibile il modulo per la presentazione della relativa istanza da parte degli operatori economici interessati.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Gli operatori economici possono beneficiare dell’intervento di sostegno determinato nella misura dell’80% dell’ammontare dei costi sostenuti e documentati per la produzione o l’acquisto di materiali funzionali all’attività caratteristica, escluso il costo del personale dipendente; i costi devono essere riferiti al periodo 1 settembre 2021 – 30 giugno 2022. Per accedere all’intervento di sostegno, “i soggetti aventi diritto devono presentare, entro il 31 marzo 2022, un’istanza da trasmettere tramite raccomandata elettronica TNotice al Dipartimento Finanze e Bilancio, al seguente indirizzo info.dipartimentofinanze@pa.sm, utilizzando il modulo disponibile sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio all’indirizzo www.finanze.sm, allegando la documentazione attestante i costi già sostenuti alla data di presentazione della domanda stessa”.

Successivamente al 31 marzo 2022 l’operatore economico, fermo restando l’importo massimo del contributo (20 mila euro), può integrare l’istanza già presentata con la richiesta di ulteriori due tranche di contributo relativamente ai costi sostenuti entro il 30 giugno 2022. Tali richieste integrative devono essere trasmesse rispettivamente entro il 30 aprile 2022 ed entro e non oltre il 31 luglio 2022. Il contributo, prosegue il DD, “è corrisposto mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’operatore economico richiedente acceso esclusivamente presso un istituto bancario sammarinese”.

CONTROLLI E VERIFICHE

Le verifiche preventive al riconoscimento del contributo e sulla documentazione attestante i costi sostenuti dagli operatori economici sono effettuate dal Dipartimento Finanze e Bilancio. Il controllo attiene alla verifica dell’inerenza dei costi all’attività caratteristica sulla base della documentazione e delle dichiarazioni fornite dall’operatore economico e al periodo di riferimento dei costi medesimi. Il Dipartimento Finanze e Bilancio può richiedere all’operatore eventuali chiarimenti e integrazioni. E sempre il Dipartimento Finanze e Bilancio, una volta completati i controlli, liquida il contributo riconosciuto in favore dell’operatore economico. Il Dipartimento, infine, secondo le modalità e le tempistiche dallo stesso definite, effettua i controlli successivi sulla sussistenza dei requisiti. In caso di dichiarazioni non veritiere nell’istanza, invece,  che comportano un beneficio non dovuto, il soggetto è punito, se il fatto non costituisce fatto più grave, con le pene di cui all’art. 297 del Codice Penale. In caso di indebito beneficio del contributo il Dipartimento Finanze e Bilancio, oltre al recupero del contributo erogato, applica una sanzione pecuniaria pari al 10%.     

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