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La salute di chi opera sui videoterminali

da Alessandro Carli

La tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che svolgono attività su attrezzature munite di videoterminali al centro del Decreto Delegato nr. 202 del 2021.

OBBLIGHI DEL DATORE

Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio (di cui all’articolo 6 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche), analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi;  b) ai problemi legati alla postura e al sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori;  c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. In tal senso, il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui sopra, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

SVOLGIMENTO DEL LAVORO

Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause con le seguenti modalità:  a) il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti, ininterrotti, ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale;  b) le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico del lavoro ne evidenzi la necessità; c) è comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro;  d) nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro;  e) la pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per l’apparato oculo-visivo; ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.  Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa e stabilita dal medico del lavoro, la periodicità delle visite di controllo è triennale. Inoltre, il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

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