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Magistratura: l’ordinamento e il Consiglio Giudiziario

da Alessandro Carli

“Gli organi del Potere giudiziario esercitano le loro funzioni secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese. Soggetti alla legge soltanto e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, vengono chiamati e permangono nelle loro funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità. Conformemente agli Statuti ed alla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, i Magistrati esercitano le funzioni giudiziarie e svolgono i compiti istituzionali loro affidati nell’interesse dello Stato di diritto e senza vincolo di subordinazione. Essi sono responsabili in base alla legge. Ai Magistrati, vincolati ai doveri e titolari dei diritti indicati dalla legge, spettano le particolari garanzie di indipendenza, personali, economiche e di status previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario. È responsabilità dello Stato e di ciascun giudice promuovere e salvaguardare l’indipendenza della Magistratura”. Si apre così la Legge Costituzionale numero 1 del 2021, che interviene sull’ordinamento giudiziario e sul consiglio giudiziario della Magistratura. Rimandando il lettore al testo integrale, scaricabile sul portale del Consiglio Grande e Generale, ci soffermiamo su alcuni articoli.

COMPETENZE DEI GIUDICI

I Giudici per l’azione di responsabilità civile sono nominati due per il primo grado, uno per l’appello e uno per la terza istanza, con i relativi supplenti che subentreranno nella trattazione delle cause in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento dei titolari. L’azione di responsabilità civile dei Magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l’azione di responsabilità civile. I Giudici per l’azione di responsabilità civile sono inoltre competenti a giudicare su un procedimento civile, penale o amministrativo, qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente ricusati o comunque non possano più giudicare per essersi già pronunciati.

RECLUTAMENTO: REQUISITI

L’Uditore commissariale viene reclutato per concorso tra i laureati in giurisprudenza, cittadini o residenti a San Marino, con età inferiore ai 35 anni. Il Commissario della Legge viene reclutato in via prioritaria per selezione interna tra gli Uditori Commissariali con almeno quattro anni di servizio che hanno superato la seconda valutazione di professionalità. In mancanza di candidati idonei la selezione viene effettuata esternamente tra i Magistrati che hanno maturato almeno otto anni di esperienza all’estero, gli avvocati o docenti universitari in materie giuridiche che svolgono la professione o l’insegnamento da almeno otto anni e hanno un’età minima di 35 anni. Il Giudice d’Appello viene reclutato in via prioritaria per selezione interna tra i Commissari della Legge con almeno dieci anni di servizio a seguito di valutazione di professionalità. Si dà luogo a reclutamento per concorso esterno se vi è mancanza di candidati idonei. In tal caso la selezione viene effettuata tra i Magistrati che hanno maturato almeno quindici anni di esperienza all’estero, gli avvocati o docenti universitari in materie giuridiche che svolgono la professione o l’insegnamento da almeno quindici anni e hanno un’età minima di 45 anni. Il Giudice per la Terza Istanza, il Giudice per i rimedi straordinari ed il Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati sono reclutati tra coloro che hanno svolto per venti anni il ruolo di magistrato, avvocato o professore universitario e godono di chiarissima fama. Sono nominati dal Consiglio Giudiziario, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, per la durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta per cinque anni.         

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