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ANIS: “DAPEF, sanzioni sproporzionate, così non si attirano investitori”

da Daniele Bartolucci

In arrivo le nuove disposizioni sulla dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all’estero (DAPEF), a seguito delle modifiche intervenute con il Decreto Delegato n. 196 del 7 dicembre 2021 appena deliberato dal Congresso di Stato. In particolare l’aumento delle sanzioni previste verso chi non dichiari correttamente tali possessi, nonostante – questa la critica di tutte le categorie, in particolare di ANIS – si tratti di un mero fine dichiarativo e non siano previste delle imposte su tali patrimoni. “La dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all’estero (DAPEF)”, ricorda infatti ANIS in una nota emessa all’indomani del DD 196/2021, “ha la mera funzione dichiaratoria e non prevede imposte su questi patrimoni. Se il fine è dunque quello di un monitoraggio, risulta abnorme e del tutto sproporzionata la possibile azione sanzionatoria verso chi, anche in buona fede, ometta o dimentichi di dichiarare di possedere alcune di queste attività all’estero”. “Più precisamente”, spiegano dall’associazione degli Industriali, “l’omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele sono assoggettate alla sanzione pecuniaria amministrativa pari al 20% dell’ammontare degli importi non dichiarati, con un minimo di euro 1.000”, e per gli importi non dichiarati, superiori a euro 100.000 o euro 500.000 se riferiti a beni immobili, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del 30% sulla parte eccedente dei predetti valori: un livello dieci volte più alto di quello previsto in Italia, per citare uno Stato a noi vicino”.

“È UN ATTEGGIAMENTO CONTRO L’IMPRESA”

“Questo intervento”, spiegano da ANIS, “sta generando un impatto molto negativo sul sistema economico sammarinese, perché palesa – nuovamente, purtroppo – un atteggiamento contro l’impresa, sia nei confronti di quanti già operano in territorio, sia per quanto riguarda l’attrattività verso nuovi imprenditori e investitori. È la stessa visione che riscontriamo anche in altri ambiti, come quando un’impresa ha la necessità di crescere e di fronte alla richiesta di ampliare gli stabilimenti produttivi si trova un pregiudizio quasi ideologico che ne frena lo sviluppo. Questa norma”, aggiungono gli Industriali, “è in netta contraddizione con quelle volte ad agevolare l’ottenimento della residenza da parte di soggetti esterni o quella allo studio per favorire il rientro dei capitali dall’estero.  È un atteggiamento che San Marino non può permettersi, soprattutto in una fase come quella attuale dove la nostra economia va tutelata e lo sviluppo è sostenuto con le nostre sole, limitate forze, non potendo fruire di risorse aggiuntive come invece hanno altri Paesi, ad esempio quelli dell’Unione Europea. Già durante questa estate, di fronte all’intervento di modifica che ha portato all’ingiustificato inasprimento di queste sanzioni, la nostra Associazione insieme ad altre categorie compresi i professionisti, aveva caldamente sollecitato il Governo per riequilibrare la norma. Purtroppo prendiamo atto che il Congresso di Stato ha adottato il Decreto Delegato n.196 del 7 dicembre 2021, che non ha recepito le nostre istanze. A questo punto chiediamo a gran voce che in sede di ratifica il Consiglio Grande e Generale ascolti le richieste che provengono da categorie economiche e professionali, apportando i giusti correttivi”.

I SOGGETTI OBBLIGATI E I PATRIMONI COINVOLTI

Come da circolare dell’Ufficio Tributario, si ricorda che i “soggetti obbligati” a presentare tale dichiarazione sono: “Le persone fisiche, anche per le operazioni compiute in relazione all’attività d’impresa o professionale, le associazioni giuridicamente riconosciute, le fondazioni, i trust e gli affidamenti fiduciari, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino”. Mentre il cosiddetto “ambito oggettivo” riguarda “tutte le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all’estero, direttamente e indirettamente, anche per interposta persona”. “Le attività in trattazione”, spiega la circolare, “vanno indicate in dichiarazione indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione.  Devono essere indicate le attività patrimoniali, finanziarie e le quote societarie estere possedute dal contribuente al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal periodo d’imposta 2020.  Devono essere dichiarate le attività patrimoniali e finanziarie possedute all’estero anche se relative allo svolgimento di una attività economica o professionale, ma si specifica che le attività finanziarie (es. casistica più ricorrente: i conti correnti) relative a società di persone estere di cui il contribuente sammarinese è socio, non devono essere dichiarate (vanno dichiarate le relative quote delle predette società quali quote societarie possedute all’estero)”. Mentre “le attività patrimoniali e finanziarie da dichiarare sono quelle possedute dal contribuente in forza di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Con riferimento ai diritti reali di godimento, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 il contribuente deve dichiarare le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie estere sui quali ha il diritto di usufrutto. Non devono invece essere dichiarati i diritti reali di godimento di superficie, di enfiteusi, di abitazione e le servitù”.

Chiariti comunque diversi dubbi: ad esempio “la nuda proprietà, la locazione (ossia l’affitto, il noleggio di beni mobili ed immobili) non vanno dichiarate” e “ non devono essere dichiarate le somme accantonate all’estero dal datore di lavoro per il TFR dei lavoratori dipendenti; non vanno dichiarate le assicurazioni/polizze infortunio o malattia”. “Mentre”, avverte l’Ufficio Tributario, “devono essere dichiarate le polizze assicurative sulla vita e a capitalizzazione (che vanno indicate o con il valore di riscatto/rimborso o in caso di mancanza del predetto valore, indicando i premi versati sino al 31/12 dell’anno dichiarativo)”.

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