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Negozi a tempo, il Progetto di Legge pronto per l’Aula

da Alessandro Carli

Arrivano anche sul Monte Titano i temporary store. Il 19 novembre difatti è stato depositato dalla Segreteria Industria il progetto di Legge “Disciplina del negozio a tempo”, attualmente in attesa di esame da parte del Consiglio Grande e Generale, dedicato al commercio al dettaglio e all’erogazione di servizi promozionali connessi che “possano aumentare il prestigio e l’attrattività dei Centri Storici e dei centri commerciali della Repubblica di San Marino, anche al fine di incentivare il commercio e il turismo”.

La durata del negozio a tempo, si legge nel Progetto di Legge, “non può superare i 60 giorni nell’ anno, anche non continuativi”.

AUTORIZZAZIONE

Possono richiedere l’autorizzazione ad operare mediante un negozio a tempo gli operatori economici sammarinesi ed esteri, appositamente autorizzati, anche se esercenti attività diversa dal commercio al dettaglio.

Il negozio a tempo nei Centri Storici della Repubblica di San Marino può essere aperto in un locale con destinazione d’uso commerciale, in stand, ovvero in apposite strutture amovibili concesse in uso dall’Eccellentissima Camera.

Per l’avvio di negozi a tempo presso i Centri Storici della Repubblica di San Marino, l’operatore economico trasmette istanza ad ASE-CC nella quale deve illustrare l’attività che intende svolgere, indicando la tipologia merceologica, il relativo codice ATECO, la durata e la sede individuata per l’esercizio del negozio a tempo.

L’operatore economico è esentato dall’obbligo di presentazione della pratica di codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti, ma è tenuto al rispetto delle condizioni di cui al contratto di locazione transitoria definito nell’apposito regolamento di cui all’art. 4 della Legge.

In deroga alle disposizioni vigenti, al fine del rilascio dell’autorizzazione ad operare di cui all’articolo 2 non è necessario il parere del Comitato d’Esame di cui all’articolo 21 della Legge numero 130 del 2010. Per l’avvio di negozi a tempo presso i centri commerciali, l’autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui ASE-CC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto legge, senza le ulteriori valutazioni.

L’istanza deve contenere il codice ATECO, gli estremi di registrazione del contratto di locazione di natura transitoria relativo alla sede e la durata del negozio a tempo. Qualora si tratti di un locale con destinazione d’uso commerciale, l’istante è esentato dall’obbligo di allegare alla pratica la planimetria del locale e il certificato di abitabilità.

OPERATORI ESTERI

Al fine di ottenere l’autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo, gli operatori economici esteri, in aggiunta alla documentazione di cui ai precedenti articoli, devono produrre:

a) il certificato di vigenza o documento equipollente in corso di validità;

b) i certificati di distacco, rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera in territorio o copertura assicurativa contro il rischio infortunistico con indicazione specifica della validità nel territorio unitamente a copia del documento di identità con dichiarazione di conformità all’originale;

c) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’ impresa, o suo delegato, che i lavoratori distaccati risultano dipendenti in forza all’impresa e non stanno usufruendo di cassa integrazione guadagni o di qualsiasi altro tipo di congedo o permesso, che i lavoratori distaccati sono in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per particolari categorie merceologiche di cui all’Allegato A della Legge 2010 n. 130 e dall’Allegato A della Legge 2014 n. 40 e successive modifiche, che verranno rispettate le misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste nella Repubblica di San Marino.

SMAC CARD

L’operatore economico che svolge attività nel negozio a tempo ha l’obbligo di certificazione dei ricavi tramite Smac Card.

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