Gli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza economica causata da Covid-19 sono stati prorogati dal Decreto-Legge numero 160 del 2021. Tutti gli operatori economici che abbiano ottenuto l’autorizzazione per l’utilizzo della C.I.G. causa 5) possono richiederla. La proroga è concessa agli operatori economici che dimostrino il perdurare di una contrazione di fatturato al 30 giugno 2021 pari o superiore al 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Gli operatori economici che non rientrano nelle condizioni per richiedere la proroga della causa 5) possono accedere alla C.I.G. causa 2). Il trattamento di integrazione salariale, per ogni dipendente, è ammesso per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per quattro, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per quattro. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria. L’integrazione salariale, in ogni caso, non potrà superare la data del 31 dicembre 2021. La misura di integrazione salariale concessa è dell’82%, comprensiva delle ferie e dei salari differiti che pertanto, nel periodo di CIG non saranno maturati. Qualora il lavoratore, nel mese di erogazione della retribuzione, abbia usufruito della CIG causa 5) per un numero di ore pari o superiore al 50% del divisore contrattuale, la festività è a carico dell’ISS, retribuita con l’aliquota prevista al comma 6, altrimenti resta a carico del datore di lavoro. Gli operatori economici che accedono alla proroga non potranno procedere con i licenziamenti collettivi sino al 31 dicembre 2021 e, una volta richiesto l’accesso, non potranno optare per una CIG differente sino a tale data. La sospensione dei licenziamenti collettivi è derogata qualora l’operatore economico opti per la cessazione dell’attività. L’operatore economico che, a seguito della sospensione o cessazione dell’attività, riattivi la licenza entro 12 mesi dalla sospensione/cessazione, dovrà rimborsare gli importi di CIG causa 5) ottenuti. Tale disposizione si applica anche qualora il titolare o i soci dell’attività economica cessata, attivino entro tali termini, nuove licenze con lo stesso oggetto di licenza e stesso codice ATECO.
ATTIVITÀ FORMATIVE
Al fine di mantenere attivi i lavoratori che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni causa 5), i lavoratori che, nel corso del 2021, abbiano percepito un monte ore minimo di CIG causa 5) pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre, potranno svolgere attività formativa organizzata e finanziata dal datore di lavoro durante il periodo percepimento dell’ammortizzatore. Il datore di lavoro dovrà presentare preventivamente apposito progetto formativo al Centro di Formazione Professionale – UPAL per la valutazione. Il Centro di Formazione Professionale – UPAL trasmetterà il proprio parere sul progetto formativo alla Commissione CIG per la relativa autorizzazione. Il progetto formativo, se autorizzato, verrà trasmesso all’Ufficio Attività di Controllo. La durata massima del progetto formativo per ogni lavoratore interessato è pari al divisore contrattuale moltiplicato per uno o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per uno. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria. L’attività formativa potrà essere svolta per un massimo di 30 ore settimanali per i lavoratori a tempo pieno o per l’80% dell’orario di lavoro per i dipendenti a tempo parziale. Il progetto formativo dovrà avere pertinenza con la mansione svolta dal lavoratore e con l’attività di impresa. La formazione dovrà essere obbligatoriamente svolta fuori dalla postazione lavorativa dei lavoratori interessati.
PROROGA INTERVENTI
Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisi di cui all’art. 9 del Decreto–Legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’articolo 10 del Decreto–Legge n. 6/2021, sino al 31 dicembre 2021. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo luglio – dicembre e tredicesima 2021 nelle modalità indicate all’articolo 11 del DL n.6/2021. Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1 agosto 2021 – 31 dicembre 2021 nelle modalità indicate all’articolo 12 del DL n.6/2021.