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Trattamento dei rifiuti: le garanzie finanziarie

da Alessandro Carli

Il Regolamento nr. 13 del 2021 definisce le modalità di prestazione, l’entità e i parametri per la determinazione degli importi delle garanzie finanziarie ai fini del rilascio dell’autorizzazione di Impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi. Le disposizioni non si applicano in riferimento agli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti gestiti dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi – AASS e dall’Azienda Autonoma di Stato di Produzione – AASLP.

CONTENUTO GARANZIA

Il titolare o il legale rappresentante della società che richiede l’autorizzazione per la gestione di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, deve garantire all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo garantito, le somme che l’Impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge, siano tenuti a corrispondere all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino per la copertura delle spese inerenti o connesse all’esercizio dell’impianto di gestione dei rifiuti. La garanzia è prestata a copertura: a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l’impianto; b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l’esercizio dell’attività autorizzata a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 184 del Decreto Delegato n. 44/2012 e successive modifiche; c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto, ripristino del sito e bonifica dell’area e delle installazioni, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette; d) dei costi sostenuti dall’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, in sostituzione del soggetto titolare dell’autorizzazione che è inadempiente relativamente all’osservanza di prescrizioni e/o ad altri obblighi di corretta gestione e che non provvede agli interventi di messa in sicurezza e bonifica, compresi i casi di liquidazione volontaria; e) i costi per il ripristino del sito contenuti nel Piano di Ripristino di cui all’articolo 29, comma 6, lettera c) del Decreto Delegato nr 44 del 2012 e successive modifiche, come modificato dall’art. 15 del Decreto Delegato n. 91/2021.

GARANZIA: DURATA

La garanzia può essere bancaria o assicurativa ed è prestata conformemente ai modelli di cui agli Allegati “A” e “B” (scaricabili dal sito del Consiglio Grande e Generale). La garanzia è rilasciata da società autorizzate all’esercizio dell’attività regolarmente iscritte nell’apposito Registro dei soggetti autorizzati da Banca Centrale. La garanzia è prestata per un periodo pari alla durata del provvedimento di autorizzazione, maggiorato di un ulteriore periodo di due anni.

CALCOLO IMPORTO

L’importo della garanzia finanziaria è determinato dall’RTGR sulla base dei parametri indicati nella Tabella 1 e nella Tabella 2 dell’Allegato “C”, tenuto conto della capacità di stoccaggio massima giornaliera e/o della capacità di trattamento annuo stabiliti nell’autorizzazione. Ai rifiuti speciali non pericolosi destinati a operazioni di recupero di cui dell’Allegato “D” si applica la tariffa agevolata di cui all’Allegato “C”.

Il richiedente deve, altresì, stipulare una polizza Responsabilità Civile Inquinamento, a copertura dei costi per i danni involontariamente cagionati in conseguenza dell’inquinamento graduale e/o accidentale arrecato all’ambiente nell’esercizio della propria attività. La predetta polizza avrà i massimali indicati nella Tabella 1 dell’Allegato “E”, stabiliti in relazione all’attività autorizzata. In caso impianti autorizzati a più di una attività (stoccaggio, recupero e smaltimento) si applica il massimale più alto previsto dalla Tabella 1 dell’Allegato “E”, maggiorato del 50%. Nella polizza dovranno essere considerate, al fine del calcolo del premio ed esplicitamente riportate, tutte le sedi operative della società.

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