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La rete escursionistica si apre anche ai motori

da Alessandro Carli

Non solo a piedi: i sentieri appartenenti alla rete escursionistica della Repubblica di San Marino si “aprono” anche alle manifestazioni con mezzi a motore, con la garanzia della salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. A stabilirlo è il Regolamento numero 10 del 2021, che andiamo a “sfogliare”.

Rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento lo svolgimento in forma organizzata di manifestazioni, di attività sportive ed escursionistiche anche con mezzi a motore nel rispetto di norme di carattere generale per la salvaguardia ambientale mentre sono escluse le attività di carattere amatoriale, tali da non creare interferenze con la fruizione della rete sentieristica da parte di altri soggetti purché non venga fatto impiego di mezzi a motore.

LE AUTORIZZAZIONI

La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività deve pervenire all’UGRAA almeno 45 giorni prima dello svolgimento e deve essere redatta secondo il modello predisposto sempre dall’UGRAA, pubblicato sul sito www.gov.sm e sottoscritta dal responsabile dell’organizzazione che deve contenere:  dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;  data e ora dell’evento e durata dello stesso;  indicazione del percorso utilizzato;  numero dei partecipanti previsti;  piano per l’apposizione di divieti e di limitazione della fruizione. Ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge n.86 del 2021, l’autorizzazione resta subordinata all’assunzione dell’impegno e dell’onere, da parte del richiedente, relativo alla collocazione di idonea segnaletica nella tratta interessata dalla manifestazione, al rispristino dello stato dei luoghi e a fornire idonea copertura assicurativa, sollevando i proprietari delle tratte escursionistiche da ogni responsabilità. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego viene rilasciato da UGRAA entro 15 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste.

NORME COMPORTAMENTALI

Le attività oggetto di autorizzazione devono essere svolte senza arrecare danno all’ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo alla fauna; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati e devono essere rispettate alcune norme comportamentali. È vietato produrre rumori inutili e molesti, quali schiamazzi e l’utilizzo di riproduttori sonori, altoparlanti e segnalatori acustici. I veicoli a motore devono essere conformi alle prescrizioni emanate dalle autorità sportive competenti. Non è consentito: abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli di origine organica; raccogliere o danneggiare fossili, rocce e minerali, nonché specie animali e vegetali, fatta salva la raccolta di funghi e di prodotti del bosco, nel rispetto della normativa vigente; utilizzare fiamme e/o accendere fuochi. La conduzione e l’introduzione di cani all’interno della rete escursionistica può avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di detenzione e conduzione di cani nei luoghi aperti al pubblico.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

I responsabili dell’organizzazione delle manifestazioni sono tenuti a svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell’ambiente fruito, con particolare riferimento alle norme comportamentali. Eventuali danni, residui, abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato, riferibili allo svolgimento di manifestazioni che non vengano rimossi, e in caso di mancato ripristino dell’area entro quarantotto ore dal termine delle stesse, saranno addebitati al soggetto responsabile dell’organizzazione.

SEGNALETICA E PUBBLICO

Nell’ambito delle manifestazioni e attività, l’eventuale segnaletica deve essere facilmente rimovibile, posizionata per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività ed essere rimossa a cura degli organizzatori entro 48 ore dal termine delle stesse attività. Nel posizionamento della segnaletica di cui al comma 1 deve essere evitato qualsiasi danno o minaccia ad alberi, manufatti, rocce, eccetera.

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