“Qualora un soggetto autorizzato acquisti beni immobili ubicati nel territorio sammarinese per farne oggetto di locazione finanziaria in favore di utilizzatori che avrebbero diritto a procedere direttamente all’acquisto degli stessi beni senza l’autorizzazione del Consiglio dei XII, tale autorizzazione non è necessaria neppure per il soggetto concedente. L’autorizzazione del Consiglio dei XII non è parimenti necessaria: a) nei casi di subentro di un nuovo conduttore, quando il subentrante non sarebbe, a propria volta, tenuto a richiedere l’autorizzazione del Consiglio dei XII laddove intendesse acquistare direttamente quell’immobile; b) nei casi di trasferimento di proprietà a favore di altro concedente, quando l’utilizzatore rimane il medesimo; c) nei casi di trasferimento a soggetti vigilati oppure a società da questi controllate in esecuzione di atti contenenti il patto marciano. Sono fatte salve le disposizioni speciali per l’acquisto di fabbricati che derogano alle disposizioni generali”. Si apre così la Legge nr. 154 del 2021, quella che affronta le disposizioni in materia di procedura e diritto civile. Rimandando il lettore al testo integrale (disponibile sul sito del Consiglio Grande e Generale), ci soffermiamo su alcuni articoli.
Il patto marciano, si legge all’articolo 2, “deve essere stipulato per atto pubblico. Il patto marciano può essere stipulato con soggetto autorizzato ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche congiuntamente al contratto di finanziamento. Il bene oggetto di trasferimento con il patto marciano può essere di proprietà del debitore o di un terzo. Il trasferimento del bene può avvenire anche in favore di una società controllata dal creditore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed autorizzata all’esercizio di attività immobiliare. La società controllata, che è parte necessaria del contratto, riceve il bene ai soli effetti dell’adempimento alle obbligazioni del patto marciano”.
Nel caso in cui il bene oggetto del contratto sia un bene immobile (Art. 3, “Formalità di trascrizione ed annotamento della vendita cui è apposto il patto marciano”), “un bene mobile registrato o altro bene la cui circolazione è sottoposta alle formalità di pubblicità dichiarativa le parti devono far risultare nell’apposito registro l’esistenza del contratto sospensivamente condizionato secondo le norme vigenti”.
Per quanto riguarda i beni immobili, nella nota di trascrizione è indicata la condizione sospensiva con l’importo e la durata dell’obbligazione. Entro trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione garantita o dalla propria rinuncia ad avvalersi del patto marciano, il creditore è tenuto a prestare il consenso per l’annotamento del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva e della rinuncia. Il titolo è costituito da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Costituisce titolo anche l’eventuale decreto del Commissario della Legge.
REVOCATORIA SEMPLIFICATA
Il creditore (Art. 4), munito di titolo esecutivo, infruttuosamente escusso, che sia pregiudicato da un atto di alienazione del debitore successivo al sorgere del credito, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, compiuto a titolo gratuito può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, annotando il decreto di pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Il creditore promuove l’azione esecutiva contro il destinatario dell’alienazione e contro il debitore.
Il debitore, il terzo assoggettato a esecuzione e ogni altro interessato dall’alienazione possono proporre le opposizioni all’esecuzione contestando la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma oppure contestando la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore.
I LIMITI DI PIGNORABILITÀ
Il primo comma dell’articolo 66 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, sottolinea l’Art. 11, è così modificato: “Le pensioni e l’indennità spettanti a norma della Legge nr. 154 del 2021 non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili oltre il quinto. Gli atti di disposizione, i sequestri e i pignoramenti relativi agli emolumenti di cui sopra non possono in ogni caso pregiudicarne il percepimento in misura complessivamente pari al doppio del valore della pensione sociale. L’Istituto di Sicurezza Sociale attesta l’ammontare della quota disponibile delle pensioni e delle indennità”.
VENDITA BENI SOTTOPOSTI A ESECUZIONE FORZATA
Il Giudice (Art. 12) può delegare le vendite all’asta al Servizio di Esattoria secondo le modalità indicate dalla legge e dalle normative secondarie vigenti che disciplinano la vendita nell’ambito della riscossione coattiva da parte del Servizio medesimo. Le modalità di presa in carico dei beni, i tempi entro i quali dovranno essere esperiti i tentativi di vendita, la possibilità di subdelegare a terzi la vendita, la remunerazione del servizio svolto e ogni altro elemento utile saranno definiti in un addendum alla convenzione del Servizio di Esattoria di cui alla Legge 25 maggio 2004 numero 70 e successive modifiche, sottoscritto tra il Tribunale e il gestore del Servizio di Esattoria entro due mesi dall’entrata in vigore della Legge.
Il nono comma dell’articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 numero 55 e successive modifiche è così modificato: “Qualora i beni pignorati siano di valore non superiore ad euro 50.000,00, il Giudice può, sentita la parte escussa, disporre direttamente l’assegnazione dei beni al creditore, senza l’obbligo di previo esperimento di procedure di vendita dei beni medesimi”.