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Commercio, le norme di semplificazione

da Redazione

L’apertura del San Marino Outlet Experience ha modificato il comma 2 dell’articolo 16 della Legge 26 luglio 2010 n.130 “Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale della Repubblica di San Marino”.

LA RELAZIONE

Tale articolo, ha scritto nella relazione presentata nell’ultima seduta del Consiglio Grande e Generale il Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi, “si riferisce all’outlet, definito come esercizio commerciale aperto al pubblico che vende prodotti non alimentari con le caratteristiche di: articoli precedentemente invenduti, articoli di campionario, articoli con difetti di fabbrica non occulti, prodotti di fine serie anche provenienti da altra attività commerciale. A fronte di esigenze particolari presentate da operatori economici che operano nel settore del commercio al dettaglio di prime linee e che riscontrano l’esigenza, nella medesima sede, di poter vendere e pubblicizzare articoli precedentemente invenduti, in passato sono state fornite indicazioni su come presentare all’interno della sede medesima un corner ove insediare tali articoli con indicazione di scontistica particolare con modalità che non generino dubbi o confusione nel consumatore. Quanto sopra è estensivamente applicabile anche al contrario in esercizi commerciali denominati outlet, ove creare un corner con articoli di prima linea, purché vengano rispettate le condizioni assegnate dall’ufficio competente. La modifica prevista da questo Decreto ha un valore generale che supporta la procedura amministrativa per gli operatori economici”.

Il comma 2 dell’art. 16 della Legge 130/2010 definisce che l’attività di outlet può essere esercitata:

a) in esercizi commerciali con superficie di vendita sino 300 mq presentando un’immagine unitaria riconducibile esclusivamente ad una tipologia merceologica (ad esempio, se viene venduto abbigliamento è possibile vendere esclusivamente – ora solo prevalentemente – abbigliamento ed accessori correlati all’abbigliamento ma non merceologie differenti).

b) in esercizi commerciali superiori a 300 mq possono essere vendute tipologie merceologiche differenti. Con tale intervento si consente anche agli esercizi di vicinato, pur continuando a presentare un’immagine unitaria e seppur in misura minoritaria, la vendita di beni di merceologie differenti.

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