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Ricerca sul brevetto: si può fare domanda a EPO

da Alessandro Carli

“Il depositante può richiedere all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di sottoporre la domanda di brevetto all’esame dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, affinché su di esso venga elaborato un rapporto di ricerca sulle anteriorità, corredato da una opinione scritta su novità, attività inventiva e applicabilità industriale”. Si apre così l’art. 1 del Decreto Delegato nr. 126 del 2021. La richiesta può essere presentata solo in caso di primo deposito di domanda di brevetto, per il quale non sia rivendicata priorità e deve essere depositata entro 2 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto. “Congiuntamente alla richiesta deve essere depositata una copia del brevetto, la traduzione in lingua inglese della descrizione e delle rivendicazioni, copia del pagamento del costo della ricerca EPO, nell’ammontare stabilito. Per il triennio 2021 – 2023, sottolinea il DD, è di 2.336 euro.

RAPPORTO DI RICERCA

L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi trasmette all’Ufficio Europeo dei Brevetti la copia del brevetto da sottoporre a ricerca e la traduzione in lingua inglese. L’Ufficio Europeo dei Brevetti redige in lingua inglese il rapporto di ricerca e l’opinione scritta in ottemperanza al Regolamento di attuazione della Convenzione Europea dei Brevetti. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non appena ricevuto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti il rapporto di ricerca e l’opinione scritta, li trasmette al richiedente e li inserisce nel fascicolo di brevetto. Il rapporto di ricerca e l’opinione scritta non vengono pubblicati sul Bollettino Marchi e Brevetti. Con apposita direttiva amministrativa l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi comunica le modalità e i tempi procedurali di trasmissione del rapporto di ricerca da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti. Nel caso in cui il rapporto di ricerca evidenzi che la domanda di brevetto non soddisfa le condizioni di brevettabilità previste dal Titolo I della Legge 79/2005, si applica la procedura prevista dall’articolo 23, comma 6, della medesima legge. L’art. 3 affronta il costo della Ricerca EPO. Detto l’importo per il triennio 2021-2023 (2.336 euro), l’articolo prosegue spiegando che “sulla base dell’Accordo sottoscritto fra l’Ufficio Europeo dei Brevetti e l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi sulla riduzione del costo della ricerca a supporto delle piccole entità, in vigore per il triennio 2021 – 2023, il costo della ricerca è ridotto nella misura dell’80% per i richiedenti che abbiano residenza o principale luogo di affari in uno degli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti, e che rientrino in una delle seguenti categorie: a) persone fisiche; b) piccole e medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero società indipendenti che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera euro 150 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera euro 43 milioni. c) Università, centri di ricerca e organizzazioni non profit. La riduzione è applicabile fino ad un numero massimo di 400 ricerche all’anno. Il restante 20% del costo della ricerca rimane a carico del richiedente. Su richiesta del richiedente, il restante 20% del costo della ricerca può essere coperto da finanziamento dello Stato, nei limiti della capienza del capitolo di bilancio 1-4-3732 “Oneri per le attività di cooperazione con l’EPO per la ricerca e la promozione dei brevetti sammarinesi”. Vengono istituiti nella prima Variazione utile al Bilancio di Previsione 2021 appositi capitoli nelle partite di giro, per la gestione dei servizi di ricerca EPO.

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