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Dichiarazione redditi, le raccomandazioni del Tributario ai dipendenti

da Redazione

Raccomandazioni per i lavoratori dipendenti in merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi: l’Ufficio Tributario – Dipartimento Finanze e Bilancio sta rilevando per gli anni passati un numero elevato di omesse presentazioni della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche Mod. “IGR L” , riconducibili alla casistica sotto illustrata, quindi diffonde raccomandazioni al fine di evitare violazioni e sanzioni per il futuro.

L’art. 84 (Esonero dalla dichiarazione) della Legge 166/2013 al comma 1 lettera b) dispone che: “Non sono tenuti a presentare la dichiarazione: […] b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto a) a condizione che nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro o l’ente erogatore trasmetta al Tributario il certificato di cui al successivo articolo 85.” Ne consegue che le persone fisiche sono obbligate a compilare il Mod. “IGR L” ogniqualvolta abbiano ricevuto più certificati IGR “G” della medesima tipologia, di tipologie diverse, o altra certificazione, quali: “Certificati di redditi da pensione” nell’anno (IGR G redditi da pensione); “Certificati del datore di lavoro” nel corso dell’anno (IGR G da lavoro dipendente) dallo stesso datore di lavoro; “Certificati del datore di lavoro” nel corso dell’anno (IGR G da lavoro dipendente) da datori di lavoro diversi; Certificazione di Indennità Economiche corrisposte dall’ISS; o abbiano fonti di reddito ulteriori, quali Rendite catastali (IGR I) superiori alla quota esente; ogni altro reddito percepito; ogni altro reddito esente, se complessivamente superiore a euro 7.500,00 lordi al fine di non incorrere nell’infrazione di omessa dichiarazione dei redditi; quest’ultima è sanzionabile in base all’art. 139 (Sanzioni pecuniarie amministrative), comma 1, lett. c) della Legge 116 del 2013: “dichiarazione omessa: da 1 a 3 volte l’imposta dovuta con un minimo di 500 euro” e comporta anche la perdita di un eventuale credito spettante. Con l’occasione il Tributario ricorda che il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Tributario un unico modello “IGR G” per il dipendente quando lo stesso abbia svolto, nello stesso anno, più periodi lavorativi presso di lui.

È invece cura del dipendente compilare il Mod. “IGR L” per non incorrere nella sanzione di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui lo stesso abbia svolto, nel medesimo anno, mansioni diverse presso lo stesso datore di lavoro, come per esempio lavoro dipendente e apprendistato, formazione professionale, ecc…, per le quali la certificazione è a sé e non potrebbe essere ricompresa in un unico “IGR G”.

Il Tributario raccomanda ai datori di lavoro che, a partire dal periodo d’imposta 2021, l’applicativo fiscale non accetterà più certificazioni Mod. “IGR G” per lo stesso dipendente per il medesimo periodo d’imposta, fatte salve le eccezioni su indicate. In sintesi: tutte le volte che un soggetto passivo possiede nell’anno redditi della medesima tipologia o di tipologie diverse, attestati da più certificazioni, è tenuto a presentare il modello “IGR L”.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 è il 2 agosto 2021 (in quanto il Decreto Delegato 49/2021 prevede il termine del 31 luglio 2021 che è giornata festiva).

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