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Valutazione dirigenti PA: i criteri e i meccanismi

da Alessandro Carli

Modalità, criteri, competenze e procedimento per la valutazione della prestazione della dirigenza pubblica al centro del Decreto Delegato n.94 del 2021. Premesso che “le norme del DD si applicano ai Direttori e Dirigenti del Settore Pubblico Allargato, ivi compresi quelli rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, comma 3 della Legge n.108/2009 che non abbiano optato per il nuovo trattamento retributivo di cui alla medesima Legge nr. 108 del 2009, in seguito denominati ‘dirigenti con vecchio regime retributivo’ e che sono esclusi il Direttore dell’Istituto Musicale Sammarinese (IMS), i Dirigenti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, gli appartenenti alla carriera diplomatica, i membri del Comitato Esecutivo (CE) dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) e il Comandante del Corpo di Polizia Civile”, zoomiamo i dettagli.

LE FINALITÀ E I CRITERI

Il sistema di verifica e valutazione delle prestazioni di Direttori e Dirigenti del Settore Pubblico Allargato (art. 2) è improntato a criteri predefiniti atti a valorizzare la capacità manageriale e professionale e l’impegno dei valutati nel raggiungere risultati di efficacia, efficienza ed economicità nell’azione amministrativa nonché funzionali a promuovere logiche di valorizzazione del merito attraverso sistemi premianti fondati sulla misurazione specifica e differenziata delle prestazioni lavorative, evitando incentivi indistinti o automatici. Il Direttore e il Dirigente sono informati e coinvolti nella definizione dei criteri della valutazione. Le finalità della valutazione sono quelle stabilite dall’articolo 17 della Legge 31 luglio 2009 n.105 e dall’articolo 22, commi 1 e 2 della Legge n.108/2009 nonché quelle legate al riconoscimento o meno della componente retributiva di risultato di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c) della medesima Legge n.108/2009 e all’articolo 5 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21. A tali scopi, il Direttore e il Dirigente sono soggetti a verifica: a) al termine del periodo di prova, di cui all’articolo 12 della Legge n. 108/2009; b) annuale, tesa ad accertare: 1) il livello di raggiungimento degli specifici obiettivi e programmi predeterminati ed assegnati; 2) l’autonomia operativa, la responsabilità di gestione ed il livello della prestazione professionale nei cinque ambiti di cui all’articolo 5 della Legge n.108/2009; 3) il grado di efficacia, efficienza ed economicità: 3.1) nell’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi; 3.2) nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; 3.3) nell’organizzazione delle risorse umane e materiali dell’Unità Organizzativa (UO) cui sono preposti anche con riferimento al grado di benessere organizzativo dell’UO, da intendersi quale capacità di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti che operano al suo interno; 4) la capacità e l’impegno nell’elaborare strategie volte all’ottimizzazione e qualificazione dell’azione amministrativa; 5) l’orientamento all’utenza ed il miglioramento dei servizi; c) alla scadenza dell’incarico e del contratto ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 2, 10 e 11 della Legge n.108/2009 nonché dell’assegnazione ai sensi degli articoli 9, commi 3 e 4, e 11, comma 2 della medesima Legge n.108/2009, tesa ad accertare l’adeguatezza nella posizione assegnata, con riguardo alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti nel periodo di vigenza dell’incarico o assegnazione. Ciò allo scopo di valutare complessivamente l’incarico svolto e l’assegnazione di periodo, così da procedere con una conferma o meno degli stessi.

MECCANISMI DI VALUTAZIONE

La valutazione, riporta l’art. 4, “si basa sui seguenti principi: a) la trasparenza dei criteri usati, l’oggettività delle metodologie adottate e l’obbligo di motivazione espressa ed adeguata. Nella motivazione sono indicate le considerazioni fattuali nonché le valutazioni tecniche, giuridiche e gestionali che hanno determinato la decisione; b) l’informazione adeguata e la partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione, l’effettuazione di colloqui ed il contraddittorio nella valutazione. Il valutato ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia nonché di presentare osservazioni, per iscritto o con audizioni, nonché di produrre documenti. In caso di valutazione negativa o, comunque, di non condivisione della valutazione, il Direttore o il Dirigente valutato può inviare proprie controdeduzioni all’organo competente alla verifica dello stesso, di seguito denominato anche valutatore, entro dieci giorni dalla formalizzazione del giudizio. Il valutatore convoca il valutato entro i successivi cinque giorni per un ulteriore contraddittorio ed esprime il suo giudizio entro trenta giorni. Il valutato può anche farsi assistere da persona, sia esso legale o rappresentante di un’organizzazione sindacale, di sua fiducia.

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