La fatturazione elettronica è ai nastri di partenza, ma mancano ancora alcuni passaggi formali perché si possa effettivamente partire. Considerato il termine fissato del 1 ottobre per l’avvio del periodo transitorio (dal 1 luglio 2022 scatterà invece l’obbligatorietà), la Segreteria di Stato alle Finanze, con gli Uffici preposti, è impegnata nel prosieguo delle attività ed iter normativi, tecnici e procedurali per l’attuazione di questo importante progetto. Nel frattempo, il testo sammarinese del nuovo Accordo d’interscambio di beni Italia – San Marino sottoscritto a Roma lo scorso 26 maggio 2021 con scambio di Lettere tra il Ministero delle Finanze italiano e la scrivente Segreteria di Stato, che troverà applicazione con l’emanazione di apposito Decreto Delegato, è già disponibile per la consultazione sul sito della stessa Segreteria di Stato.
L’AMBITO DI INTERVENTO E LE NUOVE PROCEDURE
Come noto, il nuovo Accordo modifica il precedente, risalente al lontano 1993 ed introduce la fatturazione elettronica nell’interscambio di beni con l’Italia. All’art. 1 si esplicita il quadro di riferimento, ovvero che “le fatture e le note di variazione in formato elettronico relative agli acquisti sono messe a disposizione dell’operatore economico sammarinese telematicamente all’esito del controllo effettuato dall’Ufficio Tributario. L’operatore economico”, quindi, “deve compilare apposito modulo in formato elettronico indicando per ogni acquisto il tipo merce, l’aliquota e l’imposta sulle importazioni e inviarlo telematicamente all’Ufficio Tributario”. Restando comunque in vigore anche la vecchia procedura (per i casi elencati di seguito), “in caso di ricezione di fatture e di note di variazione in formato cartaceo, le stesse devono essere consegnate all’Ufficio Tributario in duplice copia. Le fatture devono essere elencate in un’apposita distinta e per ciascuna di esse devono essere indicate sia le aliquote d’imposta relative ai beni annotati nel documento sia l’ammontare dell’imposta dovuta”. In ogni caso, “in entrambe le ipotesi l’imposta sulle importazioni dovuta deve essere liquidata dall’acquirente. L’Ufficio Tributario convalida la regolarità delle fatture secondo le seguenti modalità: a) Per le fatture in formato elettronico inviando al Sistema di interscambio italiano (SDI) apposita convalida; b) Per le fatture in formato cartaceo vidimando gli esemplari consegnati con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. Tributario”. 4 – L’operatore sammarinese cura l’immediata consegna delle fatture di cui al punto b) al proprio cedente”. A tal proposito si specifica che “l’inesatta autoliquidazione dell’imposta dovuta per ogni fattura soggiace alle sanzioni di cui all’art.10 del Decreto 24 marzo 1993 n.50, a meno che vengano fornite fondate ed esaurienti spiegazioni atte ad escludere la negligenza grave od il dolo”.
TRANSITORIO, OBBLIGHI ED ESENZIONI
Come detto, “le presenti disposizioni producono effetti a partire dal 1° ottobre 2021” (art. 18) e “dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella Legge 21 dicembre 1993 n. 134”. Detto questo, però, “fino al 30 giugno 2022 per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana di cui alle presenti disposizioni gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino, in alternativa al formato cartaceo, possono emettere le fatture in formato elettronico tramite apposita opzione, osservando le disposizioni di cui ai precedenti articoli e secondo le modalità previste da apposito provvedimento normativo”. In tale periodo transitorio, quindi, “le fatture relative agli acquisti possono essere ricevute sia in formato cartaceo che elettronico”. Mentre, “a partire dal 1° luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana di cui alle presenti disposizioni gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino devono emettere le fatture in formato elettronico, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4”, ma “le fatture relative agli acquisti possono essere ricevute sia in formato cartaceo che elettronico”.
E che cosa prevede il comma 4 summenzionato? “Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila). Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione”.
Non è una regola assoluta nel tempo, però, perché “i soggetti che hanno superato l’importo indicato nel comma 4 o hanno effettuato apposita opzione sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi”.