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Legge sulle Società, arrivano alcune importanti modifiche

da Alessandro Carli

Tra le novità inserite nel Decreto Delegato n.90 del 2021 (“Legge sulle società”) spiccano il “Registro” e i “conferimenti e versamenti”. Rimandando il lettore al testo integrale (scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale), vediamo questi due punti.

REGISTRO DELLE SOCIETÀ

Il “Registro delle Società”, spiega l’articolo 6, “è tenuto con strumenti informatici, presso l’Ufficio Attività Economiche, per l’iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società: estremi dell’atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime; sede sociale e sue successive eventuali variazioni; capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni; generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta; oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni; generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati dai liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri; data di approvazione del bilancio; estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni; provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l’apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l’Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare; esistenza del socio unico; esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse; esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

Le iscrizioni nel registro dei dati sono eseguite dall’Ufficio Attività Economiche entro 10 giorni dalla data di ricevimento, su apposita istanza del Notaio per gli atti che richiedono la presenza dello stesso; di un Professionista Abilitato ovvero degli amministratori o dei liquidatori della società per gli ulteriori atti; sotto la propria responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge o da norme speciali. Per ottenere l’iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso l’UAE la Certificazione relativa ai soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società.

I VERSAMENTI

Nelle Società di capitali (art. 10) il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro. L’avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante entro trenta giorni dal versamento con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da Notaio, ed iscritto entro i successivi dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima.

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